Processo del lavoro: insindacabile la discrezionalità del giudice nel procedimento disciplinare relativo a operazioni bancarie

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 2 ottobre 2025 n. 26613, ha ritenuto che in materia di licenziamento o sanzione disciplinare per negligenza nell’esecuzione di operazioni bancarie, il ricorso è infondato quando la Corte territoriale, nel rispetto del minimo costituzionale di motivazione, ha accertato la mancanza di prova certa della condotta addebitata al lavoratore.

La discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle prove, comprese le verifiche tattili o l’accertamento compiuto in sede istruttoria, non è sindacabile in Cassazione, e l’assenza di prova diretta esclude la fondatezza della contestazione disciplinare.

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