Nuove norme UE sul coordinamento della sicurezza sociale: novità sul distacco all’estero

Il Parlamento europeo, in data 7 luglio 2026, ha approvato l’aggiornamento del Regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, finalizzato a stabilire quale legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale sia applicabile ai lavoratori che si spostano in ambito UE.

Tra le novità in materia di distacco, si segnala che i lavoratori subordinati e autonomi inviati in un altro Stato membro per un periodo massimo di 24 mesi, purché non sostituiscano un lavoratore già distaccato, continueranno a essere assicurati nel Paese in cui ha sede il datore di lavoro o nel quale esercitano abitualmente l’attività autonoma. Come requisito aggiuntivo, dovranno essere stati iscritti al sistema di sicurezza sociale dello Stato di provenienza per almeno 3 mesi prima del distacco.

Viene, inoltre, introdotto un obbligo di notifica preventiva alle Autorità competenti del Paese d’origine quando l’attività dev’essere svolta in un altro Stato membro. L’adempimento non si applicherà ai viaggi di lavoro e ai distacchi di durata non superiore a 3 giorni, fatta eccezione per il settore delle costruzioni.

Per chi lavora contemporaneamente in 2 o più Stati membri, sono stati precisati i criteri di determinazione della “sede legale o sede dell’attività” del datore di lavoro o dell’impresa per i lavoratori che esercitano attività in 2 o più Stati membri, per stabilire quale legislazione si applichi. Rilevano, ad esempio, il luogo in cui vengono assunte le decisioni essenziali, quello in cui viene generato il fatturato e quello in cui si tengono le assemblee generali.

Anche le prestazioni di disoccupazione sono interessate da alcune novità: i periodi di lavoro subordinato, autonomo o di copertura assicurativa maturati nei diversi Stati membri dovranno essere totalizzati ai fini del riconoscimento del diritto. Chi si trasferisce in un altro Paese dell’Unione per cercare un impiego potrà continuare a percepire l’indennità a carico dello Stato di provenienza per 6 mesi, con possibilità di proroga fino all’esaurimento della prestazione. Per i lavoratori frontalieri, qualora l’attività o la copertura assicurativa in uno Stato diverso da quello di residenza sia durata ininterrottamente almeno 22 settimane, sarà il Paese di occupazione a erogare l’indennità.

L’aggiornamento introduce, inoltre, una definizione europea delle prestazioni di assistenza a lungo termine e distingue le prestazioni familiari in denaro, dirette a compensare la perdita di reddito del genitore che interrompe o riduce l’attività per accudire un figlio, dalle altre prestazioni familiari. L’obiettivo è agevolarne l’erogazione transfrontaliera, favorire una più equilibrata condivisione delle responsabilità genitoriali ed evitare disincentivi economici alla riduzione dell’orario di lavoro.

Infine, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, i cittadini economicamente inattivi, che non lavorano e non cercano attivamente un’occupazione, saranno tenuti a contribuire a un regime di assicurazione malattia.

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