L’INL, con nota n. 1829 del 10 agosto 2026, ha offerto chiarimenti sulla possibilità di revisione di un provvedimento di interdizione post partum già adottato.
Per garantire la tutela della salute della lavoratrice madre e del bambino, l’Ispettorato territoriale del lavoro competente può disporre l’interdizione dal lavoro nel periodo successivo al parto, fino al compimento del settimo mese di età del figlio. La misura, disciplinata dagli artt. 6, 7 e 17, D.Lgs. n. 151/2001, trova applicazione quando la lavoratrice sia addetta a mansioni o esposta a condizioni ambientali incompatibili con il suo stato di puerpera o con il periodo di allattamento e il datore di lavoro non possa adottare misure organizzative idonee a eliminare il rischio. L’interdizione post partum rappresenta, pertanto, una forma di tutela residuale: prima di disporre l’astensione dal lavoro occorre verificare se il rischio possa essere rimosso modificando temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro oppure assegnando la lavoratrice ad altre mansioni compatibili con il suo stato. Solo quando nessuna di queste soluzioni risulti concretamente praticabile può essere adottato il provvedimento interdittivo. L’emanazione del provvedimento presuppone la contemporanea sussistenza di 2 condizioni essenziali:
- dev’essere accertato che le mansioni svolte o le condizioni ambientali nelle quali la prestazione viene resa siano effettivamente pregiudizievoli per la salute della lavoratrice o del bambino;
- deve risultare l’impossibilità oggettiva di adibire l’interessata a mansioni diverse, compatibili con il puerperio e l’allattamento e prive di rischi.
Non è, quindi, sufficiente la mera presenza di un fattore potenzialmente pericoloso, così come non basta una generica dichiarazione del datore di lavoro circa l’impossibilità di ricollocare la dipendente: entrambi i presupposti devono essere verificati nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’ITL. La valutazione viene effettuata sulla base della documentazione e degli elementi forniti dalle parti, tenendo conto della situazione aziendale concretamente esistente. Qualora, all’esito dell’istruttoria, risultino integrati i requisiti previsti dall’art. 17, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 151/2001, l’Amministrazione dispone l’interdizione post partum.
In merito alla “revisione” di un provvedimento di interdizione già adottato, il primo aspetto chiarito dall’INL riguarda la qualificazione dell’interdizione come provvedimento “definitivo”. Tale definizione dev’essere interpretata secondo le categorie proprie del diritto amministrativo: un atto è definitivo quando rispetto a esso risultano esauriti o non sono esperibili i rimedi amministrativi ordinari e, in particolare, il ricorso gerarchico. Ciò può avvenire perché il provvedimento è stato emanato da un’autorità priva di un superiore gerarchico, perché la legge gli attribuisce espressamente carattere definitivo oppure perché i rimedi previsti sono già stati esercitati o non sono più proponibili. Nel caso dell’interdizione post partum, la definitività deriva dalla legge e dal fatto che il provvedimento costituisce l’atto conclusivo del procedimento attraverso il quale l’ITL accerta la presenza dei presupposti richiesti e dispone l’astensione dal lavoro, producendo immediatamente i propri effetti giuridici. La natura definitiva dell’atto, tuttavia, non determina l’assoluta immodificabilità della decisione assunta e non fa venir meno il potere-dovere dell’Amministrazione di riesaminare il proprio operato. Anche un provvedimento definitivo può essere sottoposto a una nuova valutazione attraverso gli strumenti di autotutela previsti dagli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, qualora ne ricorrano i presupposti. Spetta all’ufficio che ha emanato l’atto individuare lo strumento applicabile in relazione alla natura del vizio o alla situazione sopravvenuta: la revoca può venire in rilievo in presenza delle condizioni previste dall’art. 21-quinquies, mentre l’annullamento d’ufficio riguarda un provvedimento originariamente illegittimo e richiede il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 21-nonies.
La richiesta di “revisione” non comporta, dunque, automaticamente la modifica o la rimozione dell’interdizione, ma sollecita l’Amministrazione a verificare se sussistano le condizioni per esercitare il proprio potere di autotutela. Tale potere non può essere esercitato sulla base del solo riscontro di un vizio o di una diversa valutazione della situazione. L’ufficio deve procedere a una ponderazione comparativa degli interessi coinvolti, mettendo a confronto l’interesse pubblico alla rimozione o alla revisione del provvedimento con l’affidamento maturato dai soggetti che hanno confidato nella sua validità e negli effetti già prodotti. Questa valutazione assume particolare rilievo in una materia destinata a proteggere interessi primari, quali la salute della lavoratrice e del bambino, e nella quale il provvedimento può aver già determinato conseguenze sulla posizione della dipendente, sull’organizzazione aziendale e sul trattamento economico e previdenziale connesso all’astensione.
La nota affronta, infine, il tema degli effetti temporali dell’eventuale annullamento. In via generale, l’annullamento di un atto illegittimo produce effetti ex tunc, eliminando il provvedimento fin dal momento della sua adozione. L’INL richiama, tuttavia, l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2755/2011, secondo cui la retroattività non costituisce una conseguenza inevitabile e inderogabile dell’annullamento amministrativo o giurisdizionale. Quando l’applicazione della regola ordinaria risulti incongrua o manifestamente ingiusta, gli effetti possono essere modulati, limitando in tutto o in parte la retroattività oppure facendoli decorrere ex nunc, ossia dal momento dell’annullamento.
In conclusione, il provvedimento di interdizione post partum, pur essendo conclusivo e definitivo, può essere riesaminato dall’ITL che lo ha adottato. L’eventuale intervento in autotutela deve, però, fondarsi sui presupposti previsti dalla legge, essere preceduto da un’attenta comparazione degli interessi e tenere conto dell’affidamento generato dall’atto. Anche gli effetti della sua rimozione devono essere valutati nel caso concreto, potendo l’Amministrazione escludere o limitare la retroattività quando essa produrrebbe conseguenze irragionevoli o manifestamente ingiuste.
