Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3209 del 24 aprile 2026, è intervenuto sul tema dell’equivalenza tra CCNL negli appalti pubblici, chiarendo che non è ammissibile utilizzare il superminimo come strumento per compensare differenze retributive strutturali tra CCNL diversi.
La vicenda prende il via dall’aggiudicazione di un appalto di servizi educativi, nel quale la stazione appaltante aveva individuato come contratto di riferimento il CCNL Cooperative sociali, mentre l’operatore economico aggiudicatario aveva dichiarato l’applicazione del CCNL Aninsei, corredando l’offerta di una dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell’art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023. L’equivalenza era stata ritenuta sussistente dal RUP, sul presupposto che il minor livello dei minimi tabellari del CCNL Aninsei fosse compensato dal riconoscimento ai lavoratori di un superminimo, considerato dall’operatore come elemento della retribuzione globale annua.
Il TAR Lazio aveva giudicato irragionevole tale valutazione, ritenendo che il superminimo, in quanto componente eventuale e accessoria, non possa integrare una componente fissa della retribuzione ai fini della verifica di equivalenza economica richiesta dalla normativa vigente, annullando l’aggiudicazione e disponendo il subentro del concorrente secondo classificato. Tale impostazione è stata confermata dal Consiglio di Stato, che ha ribadito come la verifica di equivalenza tra CCNL non possa essere assimilata al giudizio di anomalia dell’offerta, né possa fondarsi su valutazioni ampiamente discrezionali svincolate dai parametri normativi.
L’equivalenza economica dev’essere valutata esclusivamente con riferimento alle componenti fisse della retribuzione globale annua: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, EDR, mensilità aggiuntive ed eventuali ulteriori indennità previste in modo stabile dal CCNL. Di conseguenza, il superminimo, sia individuale che collettivo, anche quando previsto dal CCNL come “eventuale”, non può essere considerato una voce fissa, proprio perché accessorio, suscettibile di assorbimento e non garantita in modo automatico e uniforme a tutti i lavoratori.
Pertanto, l’operatore economico che applica un CCNL diverso da quello indicato dalla lex specialis deve garantire l’equivalenza ex ante, in modo stabile e verificabile lungo tutta la durata dell’appalto, dimostrando l’equivalenza attraverso elementi strutturali e certi della retribuzione.
