La massima
La Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con la sentenza 17 marzo 2026 n. 6025, ha precisato che, nei trasporti di linea, le fermate intermedie di servizio (salita/discesa passeggeri, emissione titoli) non interrompono il periodo di guida né escludono la “lunga percorrenza”, con applicazione della tutela UE (Regolamento CE n. 561 del 2006) sui tempi di guida e diritto al risarcimento per mancati riposi. In tema di servizi di trasporto di persone con veicoli adibiti al trasferimento di più di nove individui compreso il conducente, la nozione di “percorso superiore ai cinquanta chilometri” va intesa come itinerario di linea che il mezzo deve percorrere per collegare un punto di partenza a un punto di arrivo nell’ambito del servizio regolare, restando irrilevanti il percorso di guida giornaliero del singolo autista o la distanza ulteriore coperta dal veicolo ed altresì ininfluenti, ai fini del calcolo del “periodo di guida” accumulato dal singolo conducente nel periodo di due settimane consecutive, le mansioni accessorie o comunque le altre attività svolte dal lavoratore diverse dalla guida o anche la stessa attività di guida, se di veicoli diversi da quelli a cui è applicabile la normativa.
Il caso
La vicenda trae origine dalla domanda proposta da un lavoratore addetto al trasporto pubblico extraurbano che lamentava di avere subito, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2010, una serie di violazioni relative ai riposi settimanali. In particolare, il dipendente chiedeva il risarcimento del danno da usura psicofisica conseguente al mancato godimento di alcuni riposi e alla fruizione di riposi ridotti rispetto a quelli previsti dalla normativa applicabile.
Dopo una complessa vicenda processuale, giunta più volte all’esame dei giudici di legittimità, la Corte d’Appello, in sede di rinvio, aveva riconosciuto solo parzialmente le pretese del lavoratore. Secondo i giudici territoriali, infatti, le tratte percorse dall’autista, pur superando complessivamente i cinquanta chilometri, non avrebbero dovuto essere considerate servizi di lunga percorrenza in quanto caratterizzate da numerose fermate intermedie per la salita e la discesa dei passeggeri e per l’emissione dei titoli di viaggio. Da tale impostazione derivava l’esclusione dell’applicazione della disciplina europea più favorevole in materia di tempi di guida e riposo.
La Cassazione ha ritenuto non condivisibile tale interpretazione. Richiamando espressamente la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 9 novembre 2023, resa nella causa C-477/2022, i giudici di legittimità hanno ricordato che la nozione di “percorso che non supera i cinquanta chilometri” deve essere riferita all’itinerario della linea di trasporto che collega il punto di partenza e quello di arrivo, indipendentemente dalla presenza di fermate intermedie previste lungo il tragitto.
Secondo la Corte, le soste effettuate per consentire la salita e la discesa dei passeggeri o per altre esigenze del servizio non interrompono il percorso della linea e non fanno venir meno la natura del servizio stesso. Tali fermate, infatti, non possono essere considerate periodi di riposo del conducente, poiché durante esse l’autista continua a svolgere attività connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa. Ne consegue che la presenza di fermate intermedie non è idonea a trasformare una linea superiore a cinquanta chilometri in un servizio assimilabile a quelli di minore percorrenza.
La pronuncia richiama inoltre il precedente orientamento della stessa Cassazione, formatosi dopo l’intervento della Corte di Giustizia, secondo cui nei servizi di trasporto di persone effettuati con veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, conducente compreso, la disciplina dei tempi di guida e di riposo prevista dal Regolamento n. 561/2006 trova applicazione ogniqualvolta la linea superi la soglia dei cinquanta chilometri. A tal fine assume rilievo esclusivamente il percorso complessivo della linea e non il tragitto concretamente svolto dal singolo autista nell’arco della giornata lavorativa.
Di particolare interesse è anche il passaggio dedicato alla quantificazione del danno. La Corte ha ritenuto corretto il criterio utilizzato nei conteggi prodotti dal lavoratore, fondato sulla retribuzione prevista per il lavoro straordinario festivo. Tale parametro è stato considerato idoneo a compensare la maggiore gravosità derivante dalla prestazione resa in periodi destinati al riposo settimanale e, più in generale, il pregiudizio riconducibile all’usura psicofisica conseguente alla mancata fruizione dei riposi previsti dalla normativa.
Accertata l’erroneità dell’interpretazione adottata dalla Corte territoriale e ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso la controversia nel merito, riconoscendo al lavoratore l’intero importo richiesto a titolo di risarcimento, oltre agli accessori di legge. Contestualmente sono state poste a carico delle società datrici di lavoro le spese del giudizio di legittimità.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
