La massima
La Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con la sentenza 12 marzo 2026 n. 5705 ha stabilito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., la legittimità del trasferimento di ramo d’azienda presuppone, quale elemento costitutivo della fattispecie, non solo l’autonomia funzionale del complesso ceduto, intesa come idoneità a svolgere un’attività economica organizzata con mezzi propri, ma anche la sua preesistenza quale entità produttiva già stabilmente organizzata prima del trasferimento; tale requisito, in coerenza con la normativa unionale, implica che l’autonomia dell’entità economica debba sussistere anteriormente alla cessione, con la conseguenza che non è configurabile un valido trasferimento di ramo in presenza di una struttura creata ad hoc al momento del passaggio.
Il caso
La controversia trae origine dalla cessione di un ramo d’azienda contestata da alcuni lavoratori. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato la nullità dell’operazione e disposto il ripristino dei rapporti di lavoro in capo alla società cedente. La Corte d’Appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo che il requisito della preesistenza del ramo fosse stato eliminato dalla riforma introdotta dal D.Lgs. n. 276/2003 e valorizzando esclusivamente l’autonomia funzionale dell’attività trasferita al momento della cessione.
La Cassazione non condivide tale impostazione e accoglie il ricorso dei lavoratori. Secondo i giudici di legittimità, l’autonomia funzionale rappresenta certamente un elemento essenziale della fattispecie, ma deve necessariamente essere letta in stretta connessione con il requisito della preesistenza del ramo d’azienda. Non è quindi sufficiente che l’entità trasferita sia in grado di operare autonomamente al momento della cessione; occorre altresì verificare che tale organizzazione esistesse già in precedenza come articolazione produttiva identificabile all’interno dell’impresa cedente.
L’ordinanza richiama numerosi precedenti della stessa Corte e ribadisce che il ramo d’azienda deve essere dotato, prima del trasferimento, di una propria capacità organizzativa e produttiva, tale da consentirgli di perseguire autonomamente uno specifico scopo economico senza necessità di integrazioni rilevanti da parte del cessionario. In tale prospettiva, il requisito dell’autonomia funzionale non può essere valutato isolatamente ma deve essere accompagnato dall’accertamento della preesistenza dell’entità trasferita.
A sostegno di tale conclusione la Suprema Corte richiama anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, secondo la quale la conservazione dell’identità dell’entità economica trasferita presuppone necessariamente che l’autonomia della stessa esista già prima dell’operazione di trasferimento. Il riferimento alla nozione di entità che “conserva” la propria identità implica infatti l’esistenza di una struttura organizzativa preesistente e non la semplice creazione di un complesso organizzato in occasione della cessione.
La Corte censura quindi la sentenza di appello per avere esaminato esclusivamente il requisito dell’autonomia funzionale al momento della cessione, senza verificare se il ramo trasferito costituisse una realtà organizzativa già esistente all’interno dell’azienda cedente. Tale omissione rende necessario un nuovo esame della controversia da parte della Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
