È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026 il D.L. n. 62 del 30 aprile 2026, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto del caporalato digitale.
Le principali novità riguardano:
- 4 misure di decontribuzione:
• bonus donne 2026 (art. 1): esonero contributivo del 100% (fino a 650 euro mensili) per 24 mesi per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate, con un incremento a 800 euro per le assunzioni effettuate nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria);
• bonus giovani 2026: esonero del 100% dei contributi previdenziali (fino a 500 euro mensili) per 24 mesi per le nuove assunzioni di personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni privi da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito, con limite elevato a 650 euro per assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria;
• bonus ZES 2026 (art. 3), per i datori di lavoro che occupano fino a un massimo di 10 dipendenti nella ZES unica per il Mezzogiorno: esonero contributivo del 100% (fino a 650 euro mensili) per l’assunzione di soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi;
• incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoroper i giovani under 35 (art. 4): esonero del 100% dei contributi fino a 500 euro per 24 mesi per le stabilizzazioni di contratti a termine, stipulati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026 e della durata massima di 12 mesi, effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, per personale di età inferiore ai 35 anni mai occupato stabilmente in precedenza.
Per ciascuno dei 4 bonus, le trasformazioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti;
- disposizioni urgenti per la conciliazione tra famiglia e lavoro (art. 6): è introdotto uno sgravio contributivo fino all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per le imprese che adottano la certificazione UNI/PdR 192:2026, un nuovo strumento di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro, che definisce requisiti verificabili e indicatori di performance per le organizzazioni, private e pubbliche, che scelgono di investire in modo strutturato su maternità, paternità, carichi di cura, flessibilità organizzativa, welfare aziendale, salute e continuità di carriera;
- salario giusto (artt. 7-11): per individuare il salario giusto, si fa riferimento al trattamento economico complessivo (TEC) definito dai CCNL stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, senza definire un salario minimo fissato per legge;
- rinnovi contrattuali (art. 10): in sede di rinnovo dei CCNL, le parti sociali stabiliscono le decorrenze degli incrementi retributivi, gli eventuali importi una tantum e gli strumenti di copertura economica per il periodo tra la scadenza del vecchio contratto e la firma del nuovo, assumendo la data di scadenza naturale del contratto previgente come riferimento per assicurare la continuità della tutela economica. Qualora il rinnovo non avvenga entro 12 mesi dalla scadenza, le retribuzioni sono adeguate forfettariamente in misura pari al 30% della variazione dell’Indice IPCA. Nei settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi, l’adeguamento di cui sopra non trova applicazione ed è legato a indicatori economici settoriali individuati dalla contrattazione collettiva;
- misure di prevenzione e di contrasto del caporalato digitale (artt. 12-15): sono introdotte misure specifiche per prevenire l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, con particolare riferimento alle attività gestite tramite piattaforme digitali, attraverso la verifica dell’identità digitale del lavoratore e il diritto alla trasparenza algoritmica;
- disposizioni in materia di versamento al Fondo di tesoreria e di destinazione del TFR per l’anno 2026 (art. 16): per i datori di lavoro tenuti, dal 1° gennaio 2026, al versamento del contributo al Fondo Fondo di tesoreria, ex art. 1, comma 203, Legge n. 199/2025, è prevista la possibilità di conferire alla previdenza complementare le quote di TFR maturate nel periodo gennaio-giugno 2026, entro il 16 luglio 2026, senza applicazione di sanzioni civili.
