Il Consiglio dell’Unione Europea, con comunicato stampa del 7 maggio 2026, ha reso noto che è stato raggiunto un accordo provvisorio su una proposta finalizzata a razionalizzare alcune norme in materia di intelligenza artificiale.
La proposta fa parte del c.d. pacchetto legislativo “Omnibus VII” nell’ambito dell’agenda di semplificazione dell’UE. Il pacchetto include 2 proposte di regolamento tese a semplificare il quadro legislativo digitale dell’UE e l’attuazione di regole armonizzate sull’IA.
Le modifiche al Regolamento AI riguardano:
- inserimento di una nuova disposizione volta a vietare pratiche di IA che riguardano la generazione di contenuti sessuali e intimi non consensuali o di materiale di abuso sessuale su minori;
- introduzione di un calendario fisso per l’applicazione ritardata delle norme in materia di sistemi di IA ad alto rischio: le date di applicazione slittano al 2 dicembre 2027 per i sistemi di IA ad alto rischio indipendenti e al 2 agosto 2028 per i sistemi di IA ad alto rischio integrati in prodotti;
- reintroduzione dell’obbligo per i fornitori di registrare i sistemi di IA nella banca dati dell’UE per i sistemi ad alto rischio, qualora ritengano che i loro sistemi siano esentati dalla classificazione come ad alto rischio;
- ripristino del criterio di stretta necessità per il trattamento di categorie particolari di dati personali, per garantire il rilevamento e la correzione delle distorsioni;
- rinvio al 2 agosto 2027 del termine entro cui le Autorità competenti a livello nazionale dovranno istituire spazi di sperimentazione normativa per l’IA;
- riduzione da 6 a 3 mesi, con il nuovo termine fissato al 2 dicembre 2026, del periodo di tolleranza entro il quale i fornitori dovranno attuare soluzioni all’insegna della trasparenza per contenuti generati artificialmente.
L’accordo chiarisce anche le competenze dell’ufficio per l’IA per quanto riguarda il controllo dei sistemi di IA basati su modelli di IA per finalità generali nel caso in cui il modello e il sistema siano sviluppati dallo stesso fornitore, attraverso un elenco di eccezioni che restano di competenza delle Autorità nazionali, comprese le Autorità di contrasto, le Autorità di gestione delle frontiere, le Autorità giudiziarie e gli istituti finanziari.
Per quanto riguarda le norme relative all’IA industriale e la loro interazione con la legislazione settoriale in settori quali i dispositivi medici, i giocattoli, gli ascensori, i macchinari e le moto d’acqua, i colegislatori hanno raggiunto un compromesso su un meccanismo che consente di risolvere le situazioni in cui la legislazione settoriale prevede requisiti in materia di IA simili a quelli del regolamento sull’IA, limitando in tali casi specifici l’applicazione di quest’ultimo mediante atti di esecuzione.
L’accordo provvisorio aggiunge, inoltre, il nuovo obbligo, a carico della Commissione, di fornire orientamenti per aiutare gli operatori economici di sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione settoriale a conformarsi ai requisiti relativi all’alto rischio previsti dal regolamento sull’IA, in modo da ridurre al minimo l’onere di conformità.
L’accordo provvisorio, prima dell’adozione formale, dev’essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo.
