La massima
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 marzo 2026, n. 5414, ha stabilito che, in tema di prestazioni previdenziali, la maturazione dei requisiti per l’indennità NASpI, successivamente alla fruizione di assegno ordinario di invalidità, fa sorgere in capo all’assicurato il diritto di scegliere 1 dei 2 trattamenti, senza tuttavia che per l’esercizio di detta opzione sia previsto un termine, non espressamente contemplato dalla legge, né altrimenti desumibile attraverso il richiamo alla natura alternativa delle corrispondenti obbligazioni, che va esclusa in mancanza dell’originario concorso delle 2 prestazioni.
Il caso
La controversia all’esame dei Supremi giudici nasce dal rigetto, da parte dell’INPS, della domanda di NASpI presentata da un lavoratore già titolare di assegno ordinario di invalidità, sul presupposto che l’opzione per la prestazione di disoccupazione fosse stata esercitata tardivamente rispetto al termine individuato dall’INPS stesso – coincidente con la presentazione della domanda amministrativa – con conseguente decadenza dalla facoltà di scelta.
I giudici di merito, invece, avevano riconosciuto il diritto alla NASpI, pertanto l’Istituto ha impugnato la decisione sostenendo che la facoltà di opzione, pur prevista dalla giurisprudenza costituzionale, dev’essere esercitata entro un termine certo, individuato nella prassi amministrativa, pena la stabilizzazione del trattamento già in godimento.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell’INPS, affermando come l’esercizio del diritto di opzione tra AOI e NASpI non sia soggetto ad alcun termine di decadenza in assenza di una previsione legislativa espressa, non potendosi attribuire tale funzione regolativa a una circolare amministrativa.
Il ragionamento degli Ermellini si sviluppa a partire dalla ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento:
- da un lato, l’art. 11, D.Lgs. n. 22/2015, disciplina il caso del lavoratore che percepisce la NASpI e acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità, prevedendo la decadenza dalla NASpI salvo opzione, ma senza indicare alcun termine per esercitare tale scelta;
- dall’altro, la situazione speculare – lavoratore già titolare di AOI che matura i requisiti per la disoccupazione – deriva dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2011, che ha esteso il diritto di opzione anche a tale ipotesi, in deroga al regime di incompatibilità, senza introdurre limiti temporali all’esercizio della facoltà.
In questo contesto, la Corte ribadisce un principio cardine: le norme che introducono decadenze sono di stretta interpretazione e non possono essere integrate né per analogia né mediante atti amministrativi. Ne consegue che la circolare INPS n. 138/2011, nella parte in cui individua nella domanda amministrativa il momento entro cui esercitare l’opzione, non è idonea a introdurre un termine decadenziale, trattandosi di atto privo di efficacia normativa e meramente interpretativo. La Corte esclude, inoltre, che il termine possa essere ricavato in via sistematica dall’inquadramento delle prestazioni come obbligazioni alternative ai sensi degli artt. 1285 ss., c.c.: tale qualificazione presuppone, infatti, il concorso originario di più prestazioni dovute in alternativa sin dal momento genetico del rapporto, circostanza che non ricorre nel caso di specie, in cui il diritto alla NASpI matura in un momento successivo rispetto alla fruizione dell’assegno di invalidità. L’assenza di tale struttura impedisce di applicare la disciplina dell’opzione tipica delle obbligazioni alternative, inclusa la possibilità di fissare un termine per la scelta, ai sensi dell’art. 1287, c.c.
Pertanto, la pronuncia chiarisce che il lavoratore, una volta maturati i requisiti per la NASpI, conserva il diritto di optare per tale trattamento in sostituzione dell’AOI anche in un momento successivo alla presentazione della domanda amministrativa, senza incorrere in decadenza per il mancato esercizio immediato della scelta, fermo restando il principio di alternatività tra le 2 prestazioni, che non sono cumulabili.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
