La massima
La Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, con la sentenza del 7 maggio 2026, resa nella causa C-747/22, è intervenuta sul rapporto tra reddito di cittadinanza, beneficiari di protezione sussidiaria e principio di parità di trattamento, affermando che gli articoli 26 e 29 della direttiva 2011/95/UE ostano a una normativa nazionale che subordina l’accesso a una misura di contrasto alla povertà, di sostegno all’occupazione e di inclusione sociale al requisito della residenza nello Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Il caso
La pronuncia trae origine da un rinvio pregiudiziale del Tribunale ordinario di Bergamo, chiamato a decidere sulla controversia tra un beneficiario di protezione sussidiaria e l’INPS, dopo la revoca del reddito di cittadinanza per mancanza del requisito decennale di residenza previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2, del d.l. n. 4/2019. Il ricorrente, giunto in Italia nel 2011 e titolare dello status di protezione sussidiaria, aveva ottenuto la prestazione, ma l’Istituto, a seguito di controlli, aveva accertato il mancato possesso del requisito temporale, disponendo la revoca retroattiva del beneficio, la restituzione delle somme percepite e il diniego della prestazione per il futuro. Il giudice nazionale ha quindi chiesto alla Corte se una condizione di residenza così lunga fosse compatibile con la direttiva 2011/95, che assicura ai beneficiari di protezione internazionale parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro in materia di accesso all’occupazione e assistenza sociale. La Corte affronta anzitutto la questione relativa alla natura del reddito di cittadinanza, respingendo la tesi secondo cui la misura, per la sua struttura composita, sarebbe estranea all’ambito applicativo degli articoli 26 e 29 della direttiva. Secondo l’INPS e il Governo italiano, il reddito di cittadinanza non costituirebbe una semplice prestazione assistenziale, ma una misura complessa di politica attiva del lavoro e inclusione sociale, subordinata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e alla partecipazione a percorsi personalizzati. La Corte, tuttavia, rileva che proprio tale duplice natura conferma la riconducibilità della misura sia all’art. 26, relativo all’accesso all’occupazione, sia all’art. 29, relativo all’assistenza sociale. Da un lato, infatti, la prestazione comprende attività di accompagnamento al lavoro, riqualificazione professionale, completamento degli studi e servizi di orientamento; dall’altro, essa è finanziata dalla fiscalità generale, è erogata dall’INPS ed è destinata a integrare il reddito di nuclei familiari privi di risorse sufficienti per far fronte ai bisogni essenziali. La Corte precisa inoltre che la natura composita della prestazione non può essere utilizzata per sottrarla alla disciplina europea: una misura nazionale che persegua contemporaneamente finalità assistenziali e occupazionali resta soggetta ai principi di parità di trattamento previsti dalla direttiva quando incide sui diritti dei beneficiari di protezione internazionale.
