L’INPS, con circolare n. 75 del 17 luglio 2026, ha comunicato gli importi giornalieri sulla cui base devono essere determinate, per l’anno in corso, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari.
L’Istituto ricorda di aver comunicato, con circolare n. 69 del 22 giugno 2026, ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per l’anno 2026, le retribuzioni medie giornaliere valide per i medesimi soggetti, definite con D.D. 22 maggio 2026.
La circolare precisa che:
- per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, le retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna Provincia con i decreti previsti dall’art. 28, D.P.R. n. 488/1968;
- eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2026, liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2025, devono essere riliquidate sulla base dei nuovi importi;
- le prestazioni economiche di maternità/paternità sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni;
- il reddito applicabile, per l’anno 2026, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a 66,86 euro.
