L’INPS, con messaggio n. 1272 del 14 aprile 2026, ha offerto indicazioni sulle misure di sostegno al reddito, previste dal D.L. n. 25/2026, per fronteggiare l’emergenza provocata dai danni metereologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito i territori delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, compresa la frana di Niscemi.
L’Istituto indica le modalità di presentazione delle domande di accesso alla prestazione di integrazione salariale unica, volta a tutelare sia i datori di lavoro costretti a sospendere l’attività lavorativa sia dei lavoratori dipendenti impossibilitati a prestare attività lavorativa, e offre indicazioni anche in merito all’istanza per i lavoratori autonomi.
Datori di lavoro del settore privato
In relazione ai datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro agricoli, viene precisato che la domanda dev’essere presentata dal datore di lavoro, sia nelle ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa, in quanto la stessa si svolge in uno dei territori dei Comuni alluvionati, sia nel caso in cui la misura di sostegno venga richiesta con riferimento ai lavoratori residenti o domiciliati in uno dei territori dei Comuni alluvionati, che sono stati o sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ovunque ubicati all’interno o al di fuori dei territori dei medesimi Comuni.
I datori di lavoro possono presentare l’istanza direttamente o tramite i propri intermediari autorizzati, accedendo alla piattaforma “OMNIA IS”, attraverso la pagina “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. Il messaggio dettaglia modalità e causali per le diverse casistiche, compresi i lavoratori somministrati e distaccati.
Le domande possono essere presentate a partire dal 14 aprile 2026 ed entro il 31 maggio 2026.
Datori di lavoro agricoli
I datori di lavoro agricoli, invece, devono accedere all’applicativo “CISOA Web”, tramite la pagina “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, selezionando poi “CIG e Fondi di Solidarietà”. Il messaggio dettaglia le 4 diverse causali disponibili per i datori di lavoro agricolo.
Le domande per datori di lavoro privati e agricoli possono essere presentate a partire dal 14 aprile 2026 ed entro il 31 maggio 2026.
Lavoratori autonomi e professionisti
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e professionisti, possono presentare la domanda di indennità una tantum connessa alla sospensione dell’attività lavorativa le seguenti categorie di lavoratori, individuati dall’art. 6, comma 1, D.L. n. 25/2026:
- collaboratori coordinati e continuativi;
- titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.
L’una tantum è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni; in ogni caso, l’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare 3.000 euro.
I lavoratori interessati possono scegliere di presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione o una domanda che interessa 2 o più periodi di sospensione o, infine, un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di 6, possono anche essere continuativi.
La domanda sarà disponibile dal 20 aprile al 20 giugno 2026, attraverso il servizio “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, selezionando la voce “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026”.
