L’INPS, con circolare n. 53 del 7 maggio 2026, ha fornito istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum per collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 18 gennaio 2026 nelle Regioni del Sud Italia, come previsto dall’art. 6, D.L. n. 25/2026.
L’indennità è riconosciuta per il periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026 a favore dei lavoratori, come sopra specificati, che alla data del 18 gennaio 2026 risiedevano o erano domiciliati od operavano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana interessati dagli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dei predetti eventi meteorologici, come individuati nell’Allegato n. 1 alla circolare in oggetto. Inoltre, tali lavoratori dovevano essere iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data del 18 gennaio 2026 e la loro attività doveva essere stata già avviata alla medesima data.
Il beneficio, erogato dall’INPS, è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e, comunque, l’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare i 3.000 euro. Per accedervi è necessario presentare apposita domanda.
L’Istituto precisa che:
- il requisito della residenza è verificato dall’INPS in sede di presentazione della domanda attraverso l’accesso al relativo servizio telematico tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS);
- relativamente al requisito del domicilio, il richiedente deve dichiarare, in sede di domanda, di essere domiciliato alla data del 18 gennaio 2026 in uno dei Comuni per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- il lavoratore deve dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi meteorologici, indicandone per ciascun periodo la data di inizio e fine;
- i lavoratori interessati possono presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione oppure una domanda che interessa 2 o più periodi di sospensione oppure, ancora, un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione. I periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di 6 periodi, possono anche essere continuativi;
- in sede di presentazione della domanda possono essere valorizzati solo intervalli di sospensione riferiti a periodi già trascorsi e non sovrapposti tra loro;
- per il periodo di fruizione della indennità non è riconosciuto l’accredito della contribuzione figurativa.
Gli utenti interessati devono presentare domanda all’INPS entro il 20 giugno 2026 esclusivamente in via telematica, accedendo (con SPID di livello 2 o superiore; CIE di livello 3; CNS; eIDAS) alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito www.inps.it, al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026”. Una volta presentata la domanda, è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
La domanda può essere presentata attraverso gli Istituti di patronato oppure tramite il servizio di Contact Center Multicanale.
La circolare chiarisce che l’indennità una tantum non concorre alla formazione del reddito e che le somme corrisposte dall’INPS saranno oggetto di attestazione attraverso il rilascio della CU. A tal fine, il richiedente deve dichiarare in sede di presentazione della domanda la categoria di lavoratori alla quale appartiene.
