Assegno unico universale: l’INPS recepisce le novità introdotte dal D.L. n. 19/2026

L’INPS, con circolare n. 81 del 24 luglio 2026, ha illustrato le modifiche apportate alla disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico dall’articolo 7-bis del D.L. n.19/2026, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50, fornendo le istruzioni operative per l’applicazione delle nuove disposizioni.

Le principali novità riguardano l’ampliamento dell’ambito soggettivo della prestazione, la ridefinizione di alcuni requisiti di accesso e l’introduzione di specifiche regole per i lavoratori non residenti in Italia, oltre all’aggiornamento delle modalità di presentazione delle domande e dei criteri di erogazione del beneficio.

Tra gli interventi di maggiore rilievo figura l’estensione della platea dei figli beneficiari. Ai soli fini del riconoscimento dell’Assegno unico, infatti, possono essere considerati anche i figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea. L’Istituto precisa che tale estensione non modifica le regole di determinazione del nucleo familiare ai fini dell’ISEE, ma rileva esclusivamente ai fini dell’attribuzione della prestazione.

La circolare si sofferma inoltre sui requisiti richiesti al soggetto che presenta la domanda. Rimangono fermi i presupposti relativi alla cittadinanza o al titolo di soggiorno, all’assoggettamento all’imposta sul reddito in Italia e alla residenza oppure allo svolgimento di un’attività lavorativa nel territorio nazionale. In particolare, viene chiarito che il requisito del pagamento dell’imposta sul reddito deve essere riferito a un’imposta teoricamente dovuta, anche nei casi in cui, per effetto di specifiche disposizioni normative, non sia concretamente versata.

Per i lavoratori non residenti viene introdotta una disciplina specifica. L’Assegno unico è riconosciuto esclusivamente per il periodo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa in Italia, con conseguente iscrizione alla previdenza obbligatoria italiana. La domanda dovrà essere presentata con riferimento al periodo di lavoro svolto nel territorio nazionale e dovrà essere rinnovata annualmente per ciascun periodo compreso tra il 1° marzo e il 28 febbraio dell’anno successivo.

L’INPS dedica inoltre un ampio spazio alla disciplina applicabile nei rapporti transfrontalieri, richiamando le regole di coordinamento previste dal regolamento (CE) n. 883/2004 in materia di prestazioni familiari. La circolare riepiloga i criteri per individuare lo Stato competente all’erogazione dell’Assegno nei casi in cui ricorrano situazioni che coinvolgono più Stati membri dell’Unione europea, illustrando anche il funzionamento delle prestazioni differenziali nei casi di competenza concorrente.

Con riferimento alla presentazione della domanda, viene confermato che ciascun soggetto legittimato presenta un’unica istanza riferita a tutti i figli beneficiari, con possibilità di integrazione in presenza di nuove nascite o di ulteriori eventi rilevanti. Restano confermati i canali telematici già disponibili attraverso il portale INPS, l’applicazione mobile, il Contact Center e gli Istituti di patronato.

La circolare fornisce inoltre chiarimenti sul calcolo dell’importo spettante, confermando che la misura dell’Assegno continua a essere determinata sulla base dell’ISEE del nucleo familiare, con aggiornamento annuale degli importi e delle relative soglie. Sono richiamate anche le regole riguardanti il riconoscimento delle maggiorazioni, distinguendo quelle riferite ai figli beneficiari, ai genitori e alla composizione del nucleo familiare.

Particolare attenzione è dedicata alle ipotesi di attestazioni ISEE contenenti omissioni, difformità o discordanze. In tali casi l’Istituto precisa che la prestazione viene comunque erogata nella misura minima prevista, fermo restando il diritto del richiedente di regolarizzare la propria posizione mediante rettifica o presentazione di una nuova DSU, con successiva rideterminazione dell’importo spettante.

Infine, l’INPS disciplina il regime transitorio conseguente all’entrata in vigore delle modifiche normative. Le domande presentate dal 21 aprile 2026 vengono gestite provvisoriamente fino all’adeguamento dei sistemi informatici. Successivamente le posizioni potranno essere oggetto di rilavorazione, con eventuale rideterminazione degli importi, riconoscimento delle somme a credito oppure recupero degli importi eventualmente percepiti in misura non spettante.

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