L’INAIL, con circolare n. 31 del 23 giugno 2026, ha comunicato che è possibile presentare istanza per accedere alla borsa di studio ai superstiti di assicurati deceduti per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, introdotta dall’art. 8, D.L. n. 159/2025, e riconosciuta dal 1° gennaio 2026.
La prestazione consiste nell’erogazione di una somma a titolo di borsa di studio ai superstiti già titolari di rendita ed è cumulabile con le altre prestazioni erogate dall’INAIL. L’Istituto provvede alla gestione delle domande nonché all’erogazione annuale del sostegno economico agli aventi diritto.
I superstiti aventi diritto alla borsa di studio sono alunni e studenti di:
- scuole primarie (elementari);
- scuole secondarie di primo grado (medie);
- scuole secondarie di secondo grado (superiori) e percorsi di formazione professionale (IeFP);
- università, Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- Istituti tecnologici superiori (ITS Academy);
- istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e le università dell’Unione europea;
- scuole, istituti, università e Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comunque denominati, operanti all’estero, che svolgano attività di istruzione e formazione e che rilascino titoli validi nel territorio italiano.
La prestazione è erogata fino al raggiungimento del 18° anno di età, ovvero fino al raggiungimento del 21° anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari. Per gli studenti superstiti figli inabili al lavoro la prestazione è erogata finché dura l’inabilità, sempre nei limiti della durata legale del corso di studi.
L’importo annuale, esente da ogni imposizione fiscale, è determinato in relazione alla tipologia del corso di studi frequentato:
- 3.000 euro per ogni anno di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
- 5.000 euro per ogni anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP);
- 7.000 euro per ogni anno di frequenza dell’università, delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).
L’erogazione della borsa di studio è subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di studi.
La domanda di riconoscimento della borsa di studio dev’essere presentata all’INAIL entro il termine ordinatorio di 60 giorni dalla conclusione dell’anno scolastico o accademico, esclusivamente mediante il servizio online denominato Borsa di studio ai superstiti, accessibile dalla home page MyInail dei servizi telematici disponibili per l’utenza. L’accesso al servizio di compilazione e invio delle domande relative all’anno scolastico/accademico 2025-2026, attivo a partire dal 24 giugno 2026, è possibile tramite SPID, CIE, CNS o con profilo Utente in possesso di credenziali INAIL, direttamente dall’interessato o da chi esercita la responsabilità genitoriale. È possibile la presentazione della domanda anche attraverso un istituto di patronato.
Per ciascun anno scolastico/accademico, il servizio consente la presentazione di una sola domanda per ciascun superstite.
A conclusione dell’istruttoria, l’esito della domanda è comunicato mediante l’invio di apposito provvedimento. La prestazione sarà erogata dall’INAIL tramite la modalità di pagamento indicata nel modulo di domanda.
