Assegno di Inclusione: istanze di rinnovo e gestione Carte ADI

L’INPS, con messaggio n. 2437 del 22 luglio 2026, ha comunicato che nel mese di luglio 2026 viene erogata la dodicesima e ultima mensilità in favore dei numerosi beneficiari che, a seguito della domanda di rinnovo presentata a luglio 2025, hanno percepito l’ADI senza soluzione di continuità nei 12 mesi precedenti. Pertanto, dal 1° agosto 2026 i medesimi beneficiari possono presentare un’ulteriore domanda di rinnovo. In relazione a ciò, l’Istituto riepiloga le modalità di presentazione delle domande di rinnovo del beneficio economico e le regole di gestione delle Carte ADI, valide per tutte le domande di rinnovo, presentate anche nei mesi successivi ad agosto 2025.

I nuclei familiari beneficiari dell’ADI la cui domanda sia “terminata” possono presentare la domanda di rinnovo a partire dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento, corrispondente alla fruizione della diciottesima mensilità (per le prime domande) o della dodicesima mensilità (in caso di domanda di rinnovo). Le domande di rinnovo che dovessero essere presentate nell’ultimo mese di fruizione della domanda “terminata” non potranno essere elaborate con esito positivo.

La domanda può essere presentata sia dal medesimo richiedente della precedente domanda “terminata” sia da un diverso componente maggiorenne del nucleo familiare.

All’esito positivo dell’istruttoria, per i nuclei familiari che non hanno subito variazioni rispetto alla precedente domanda “terminata”, al netto di nascite o di decessi, il beneficio economico dell’ADI viene riconosciuto a decorrere dal mese di presentazione della domanda di rinnovo. Per tali nuclei familiari il richiedente non è obbligato all’iscrizione al SIISL e alla sottoscrizione di un nuovo Patto di attivazione digitale (PAD) nucleo.

Ai fini del pagamento, la prima mensilità di rinnovo viene riconosciuta in misura pari al 50% dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato a decorrere dal mese di presentazione della domanda di rinnovo per i nuclei familiari invariati e dal mese di sottoscrizione del PAD nucleo per le domande di rinnovo presentate da nuclei familiari variati.

L’Istituto ricorda, infine, che permangono gli obblighi di presentazione presso i Servizi sociali entro 120 giorni dalla presentazione della domanda o dalla sottoscrizione del PAD nucleo, se prevista, a pena di sospensione dei successivi pagamenti, per tutti i nuclei familiari che presentino domanda di rinnovo, compresi i nuclei familiari monocomponenti o composti tutti da persone esonerate dai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, secondo le indicazioni riportate nel messaggio n. 2052/2025, che restano valide anche per le domande di rinnovo presentate successivamente.

Qualora nella precedente domanda “terminata” sia stata indicata una condizione di svantaggio e l’inserimento in un programma di cura e assistenza in relazione a uno o più componenti del nucleo familiare, nel caso in cui tale condizione non abbia subito modifiche, e la certificazione a suo tempo rilasciata sia ancora in corso di validità alla data di presentazione della domanda di rinnovo, nella relativa sezione del Quadro C del modello di domanda devono essere nuovamente riportati gli estremi della certificazione attestante tale condizione, nonché i dati relativi all’inserimento nel programma di cura e assistenza ancora in corso.

Nell’eventualità in cui la certificazione o il programma di cura e assistenza in questione siano scaduti prima della presentazione della domanda di rinnovo, il soggetto interessato dev’essere già in possesso della nuova certificazione attestante la condizione di svantaggio, nonché della certificazione attestante l’inserimento in programmi di cura e assistenza, rilasciata dalle Amministrazioni competenti, i cui nuovi estremi devono essere riportati nella domanda.

Anche in corso di fruizione della misura, le certificazioni soggette a scadenza, se non formalmente prorogate dalle Amministrazioni competenti e non comunicate tramite modello “ADI-Com Esteso” dall’utente entro la data della scadenza, determinano l’esclusione del soggetto come beneficiario ed eventualmente la decadenza della domanda dell’ADI: per tale ragione, l’INPS consiglia la comunicazione almeno con 2 mesi di anticipo.

Il messaggio riepiloga anche le modalità di gestione delle Carte ADI in relazione alle domande di rinnovo dell’ADI, proponendo dei casi pratici per esemplificare meglio.

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