L’INPS, con messaggio n. 2052 del 19 giugno 2026, ha comunicato che la quattordicesima mensilità sarà erogata con la mensilità di luglio 2026 per i pensionati che soddisfano i requisiti anagrafici, contributivi e reddituali. La prestazione riguarda i titolari di pensioni a carico dell’AGO e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative gestite dall’Istituto. Il messaggio precisa che la somma aggiuntiva non è erogabile e “abbinabile” alle seguenti prestazioni: invalidità civile, assegno sociale, pensione sociale, accompagnamento a pensione, rendite facoltative, pensioni del Fondo casalinghe e del Fondo spedizionieri doganali, indennizzi per cessazione attività commerciale.
L’importo, collegato agli anni di contribuzione, è riconosciuto d’ufficio a chi, al 31 luglio 2026, ha almeno 64 anni e rientra nei limiti di reddito indicati nel messaggio. Chi, invece, matura i 64 anni dopo luglio o è andato in pensione nel 2026 riceverà la somma con la rata di dicembre.
I pensionati che a luglio non ricevono l’importo, ma ritengono di averne diritto, possono presentare domanda di ricostituzione online attraverso il servizio dedicato, accedendo con la propria identità digitale o presentare istanza tramite i patronati.
