L’INPS, con messaggio n. 2394 del 17 luglio 2026, con riferimento alla campagna RED 2023 riferita all’anno 2022, ha fornito indicazioni operative sulla sospensione delle prestazioni interessate, sulle modalità di trasmissione della dichiarazione reddituale e sugli adempimenti conseguenti alla mancata presentazione della stessa.
L’Istituto comunica che, essendosi conclusa il 31 marzo 2025 la campagna di verifica reddituale relativa alle prestazioni collegate al reddito erogate ai pensionati residenti in Italia, riferita all’anno reddito 2022, con riferimento ai pensionati per i quali non risulta acquisita la dichiarazione, procede alla sospensione della prestazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il termine previsto, procederà alla revoca definitiva della prestazione e al recupero delle somme eventualmente risultate non dovute.
La sospensione costituisce ulteriore invito ad adempiere all’obbligo dichiarativo e viene applicata mediante una trattenuta pari al 5% dell’imponibile pensionistico lordo del mese di luglio 2026, da effettuare sui ratei di pensione di agosto e settembre 2026 (per le pensioni di importo mensile non superiore a 100 euro non è applicata alcuna trattenuta). La trattenuta è segnalata sul cedolino delle mensilità interessate con la seguente descrizione: “Trattenuta per mancata comunicazione reddito art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008”.
L’INPS sta inviando agli interessati apposita comunicazione via PEC o mail, indicando il 15 settembre 2026 quale termine ultimo per la presentazione della dichiarazione reddituale. Il pensionato può, quindi, presentare domanda di ricostituzione reddituale, indicando i redditi rilevanti relativi all’anno 2022 attraverso la domanda “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008”, che può essere presentata, accedendo con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS) al sito www.inps.it, al percorso: “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > Aree tematiche > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > Accedi all’Area tematica > “Variazione Pensione” > “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”.
È, inoltre, possibile chiedere assistenza agli istituti di patronato.
Qualora, entro il 15 settembre 2026, non pervenga alcuna domanda di ricostituzione reddituale, l’Istituto procederà alla revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito riferite all’anno reddito 2022 e al recupero delle somme eventualmente corrisposte e risultate non dovute per il medesimo anno. In tal caso, la revoca sarà disposta anche nei confronti dei titolari di pensioni di importo mensile non superiore a 100 euro, per i quali non è stata applicata la trattenuta del 5%.
