L’INPS, con messaggio n. 1702 del 22 maggio 2026, è intervenuto in merito alla possibilità, per i datori di lavoro operanti in territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa, di accedere a un trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga agli ordinari limiti di durata di cui all’art. 4, comma 1, e all’art. 22, commi 1-3, D.Lgs. n. 148/2015, misura prorogata dall’art. 1, comma 165, Legge n. 199/2025.
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l’anno 2026 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e i trattamenti di mobilità in deroga riguardanti i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di Venezia-Porto Marghera e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata.
La gestione dello stanziamento stabilito dalla Legge di bilancio 2026 per le suddette misure (100 milioni di euro per l’anno 2026) sarà “accentrata”, come illustrato nella circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2026, quindi non sarà emanato un D.I. di ripartizione tra le diverse Regioni e il flusso di gestione risulta modificato rispetto al passato.
Per l’anno 2026, il Ministero del Lavoro, dopo avere effettuato la propria valutazione in ordine alla sostenibilità finanziaria del trattamento di mobilità in deroga, comunica all’INPS e alla Regione richiedente che quest’ultima può procedere all’autorizzazione dei trattamenti previsti. La sostenibilità finanziaria relativa all’anno 2026 riguarda esclusivamente periodi a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Una volta ricevuto l’assenso da parte del citato Ministero, la Regione emana un decreto di concessione conforme, in relazione all’elenco dei beneficiari, alla durata del trattamento e al periodo concesso, a quanto valutato positivamente dal medesimo Ministero. I decreti regionali devono essere trasmessi all’INPS esclusivamente per il tramite del “SIP”, utilizzando il numero di decreto convenzionale “20026”.
Il messaggio specifica che il pagamento della prestazione di mobilità in deroga è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda on-line.
Il trattamento di integrazione salariale straordinaria si applica unicamente ai datori di lavoro operanti in aree di crisi industriale complessa che, avendo già usufruito in precedenza di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, risultano impossibilitati ad accedere a ulteriori interventi sia perché hanno raggiunto la durata massima complessiva o la durata massima consentita per ciascuna causale, sia perché non sono soddisfatti i criteri di autorizzazione richiesti dalle singole fattispecie.
Per quanto concerne la durata, il trattamento può essere riconosciuto, al verificarsi di determinate condizioni, fino a un massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento.
Viene precisato che, nel caso in cui il D.M. di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria preveda il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione da parte dell’Istituto, i datori di lavoro devono inviare i flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) con le consuete modalità.
L’Istituto indica anche le modalità di esposizione del conguaglio in UniEmens.
