Maltempo 2026: l’INPS disciplina il nuovo ammortizzatore unico

L’INPS, con circolare n. 54 del 13 maggio 2026, ha fornito le istruzioni operative relative all’ammortizzatore unico introdotto dall’art. 5 del D.L. n. 25/2026, convertito dalla Legge n. 59/2026, destinato ai lavoratori e ai datori di lavoro colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 18 gennaio 2026, nei territori della Calabria, della Sardegna e della Sicilia. La misura nasce con finalità emergenziali e si affianca agli ordinari strumenti di integrazione salariale, introducendo un sistema autonomo di sostegno al reddito destinato ai lavoratori impossibilitati a svolgere l’attività lavorativa oppure a raggiungere il luogo di lavoro a causa degli eventi alluvionali.

La circolare individua i destinatari della misura nei lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 18 gennaio 2026, lavoravano presso datori di lavoro con sedi operative o produttive ubicate nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi e che, per effetto di tali eventi, abbiano sospeso l’attività lavorativa. Sono inoltre tutelati i lavoratori residenti o domiciliati nei territori colpiti che siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro, anche presso aziende ubicate fuori dalle aree alluvionate. Una disciplina specifica è prevista anche per i lavoratori agricoli, compresi quelli assunti successivamente al 18 gennaio 2026 ma entro il 30 aprile 2026.

L’impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata a situazioni direttamente riconducibili all’emergenza, quali provvedimenti amministrativi, interruzione delle vie di comunicazione, inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, inagibilità dell’abitazione, esigenze connesse alla salute di familiari conviventi o altri eventi correlati alla situazione emergenziale. In tali casi il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione o le dichiarazioni del lavoratore a supporto della richiesta.

L’ammortizzatore unico si caratterizza per essere incompatibile con gli altri trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.Lgs. n. 148/2015 e con la CISOA, limitatamente ai medesimi periodi e agli stessi lavoratori. I datori di lavoro che abbiano già presentato domande di CIGO, assegno di integrazione salariale o CISOA possono chiedere l’annullamento dell’istanza originaria, purché non ancora autorizzata, e successivamente presentare domanda per la nuova misura emergenziale.

Dal punto di vista regolamentare, la circolare precisa che non è richiesto alcun accordo sindacale per l’accesso alla misura, pur restando possibile l’invio di una semplice informativa alle rappresentanze sindacali. Inoltre, i periodi di utilizzo dell’ammortizzatore unico non incidono sui limiti massimi di durata previsti per gli altri trattamenti di integrazione salariale e non comportano il versamento del contributo addizionale.

Per quanto riguarda la misura economica, il trattamento è pari al massimale previsto per le integrazioni salariali dall’art. 3, comma 5-bis, del d.lgs. n. 148/2015. Per il 2026 il valore massimo lordo è fissato in 1.423,69 euro mensili, pari a 1.340,56 euro al netto della riduzione prevista dalla legge n. 41/1986. La durata varia a seconda delle situazioni: fino a novanta giornate per i lavoratori impiegati presso aziende operanti nei territori colpiti e fino a quindici giornate per i lavoratori impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro a causa dell’emergenza.

Le domande devono essere presentate dal datore di lavoro entro il 31 maggio 2026, anche se la circolare precisa che il termine non ha carattere decadenziale. L’INPS invita comunque le aziende e gli intermediari a trasmettere le istanze con la massima tempestività, per consentire una rapida erogazione delle prestazioni ai lavoratori. Per i datori di lavoro non agricoli, le domande devono essere presentate tramite la piattaforma “OMNIA IS”, utilizzando le causali specifiche individuate dalla circolare, mentre per il settore agricolo occorre utilizzare l’applicativo “CISOA Web”.

La prestazione viene erogata esclusivamente con pagamento diretto da parte dell’INPS ed è accompagnata dall’accredito della contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici. La circolare precisa inoltre che, pur essendo l’ammortizzatore riconosciuto in giornate, nei flussi “Uniemens-Cig” UNI41 dovranno essere indicate le ore di sospensione corrispondenti all’intero orario giornaliero di lavoro.

L’INPS ricorda infine che le integrazioni al reddito sono riconosciute entro il limite complessivo di spesa di 37,6 milioni di euro per il 2026. L’Istituto provvederà al monitoraggio delle autorizzazioni e potrà interrompere l’accoglimento delle domande nel caso di raggiungimento, anche prospettico, del tetto massimo stanziato.

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