Inefficacia delle dimissioni nel periodo protetto non convalidate ed esclusione del diritto alla NASpI

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 24 marzo 2026, n. 6979, ha stabilito che le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice durante il periodo protetto, di cui all’art. 55, D.Lgs. n. 151/2001, in assenza di convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, sono radicalmente inefficaci e tali rimangono anche dopo la scadenza del periodo di protezione, non potendo il semplice decorso del tempo sanare il vizio genetico della volontà dismissiva. Ne consegue che il rapporto di lavoro deve considerarsi persistente a tutti gli effetti, con esclusione del diritto all’indennità NASpI, il cui riconoscimento presuppone la cessazione involontaria del rapporto medesimo ai sensi degli artt. 1-3, D.Lgs. n. 22/2015.

Il caso

La Suprema Corte è chiamata a esaminare una vicenda che trae origine dalla pronuncia della Corte d’Appello di Roma, la quale, riformando la decisione di primo grado, aveva riconosciuto a una lavoratrice, nel periodo protetto per maternità, il diritto all’astensione anticipata, all’indennità di maternità e alla NASpI, ritenendo inefficaci le dimissioni rassegnate dalla stessa, in quanto non convalidate, ai sensi dell’art. 55, D.Lgs. n. 151/2001; sulla base di tale inefficacia, il rapporto di lavoro era stato considerato ancora in essere, ma nonostante ciò la Corte territoriale aveva comunque riconosciuto il diritto alla prestazione di disoccupazione.

L’INPS ha impugnato tale decisione, sostenendo la violazione della disciplina sulla NASpI, evidenziando come la prestazione presupponga necessariamente una perdita involontaria dell’occupazione, elemento costitutivo che, nel caso concreto, risulta assente proprio perché il rapporto di lavoro non si era mai validamente estinto.

La Cassazione accoglie il ricorso dell’Istituto, ribadendo che la NASpI è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori che abbiano perso involontariamente l’occupazione, pertanto tale requisito non può ritenersi soddisfatto in presenza di un rapporto di lavoro ancora giuridicamente in essere. Nel caso esaminato, infatti, le dimissioni presentate dalla lavoratrice non erano state convalidate dal servizio ispettivo, come richiesto dall’art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001, per il periodo protetto legato alla maternità, con la conseguenza che le stesse devono considerarsi inefficaci e inidonee a determinare la cessazione del rapporto. La Corte sottolinea che il venir meno dell’efficacia delle dimissioni comporta il permanere del legame contrattuale tra lavoratore e datore di lavoro e, quindi, l’assenza dello stato di disoccupazione necessario per accedere alla tutela previdenziale. Viene, inoltre, respinta la tesi secondo cui l’inefficacia delle dimissioni sarebbe limitata al periodo protetto e cesserebbe automaticamente con il suo decorso, consentendo così la produzione degli effetti estintivi in un momento successivo: la Cassazione, richiamando un proprio precedente, chiarisce che la convalida rappresenta un requisito strutturale e non temporaneo dell’atto dispositivi del lavoratore in tale contesto, funzionale a garantire la genuinità e la spontaneità della volontà dismissiva. La ratio della norma è, infatti, quella di prevenire possibili abusi o pressioni datoriali in una fase particolarmente delicata della vita del lavoratore, quale la gravidanza e il primo anno di vita del bambino, e tale finalità verrebbe compromessa se si ammettesse che, decorso il periodo protetto, le dimissioni non convalidate possano comunque produrre effetti. Di conseguenza, la necessità della convalida non viene meno con il trascorrere del tempo e l’inefficacia originaria dell’atto non può essere sanata retroattivamente.

La Corte, pertanto, cassa la sentenza di appello e rinvia alla Corte territoriale in diversa composizione per un nuovo esame, anche ai fini della regolazione delle spese.

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