ISCRO: presentazione istanze 2026

L’INPS, con messaggio n. 1987 del 15 giugno 2026, ha comunicato che dal 15 giugno stesso è possibile presentare la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2026 attraverso il servizio di presentazione dedicato, che stesso rimarrà disponibile fino al 31 ottobre 2026, termine ultimo per la presentazione della domanda di indennità ISCRO per l’anno in corso.

Si ricorda che l’ISCRO è l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa rivolta ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, TUIR.

È possibile presentare la domanda:

  • telematicamente, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” del sito www.inps.it, raggiungibile digitando il titolo della sezione nel motore di ricerca o seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; dopo l’autenticazione, è necessario selezionare la voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”.
    L’accesso al servizio può avvenire con una delle seguenti identità digitali:
    – SPID di livello 2 o superiore;
    – Carta di identità elettronica di livello 3 (CIE);
    – Carta nazionale dei servizi (CNS);
    – eIDAS;
  • tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

L’Istituto ricorda che l’indennità ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa; pertanto, non possono accedere al beneficio per l’anno 2026 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per gli anni 2024 o 2025.

Inoltre, nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della stessa per tutte le 6 mensilità previste dalla norma – non può, comunque, accedere alla prestazione nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione dell’indennità ISCRO decaduta.

Possono, invece, inoltrare l’istanza coloro che non hanno presentato domanda per gli anni 2024 e/o 2025 e coloro che, pure avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.

Infine, il messaggio ricorda che, in relazione al requisito dell’iscrizione alla Gestione separata, come chiarito dal messaggio n. 1129/2026, ai fini dell’accesso alla prestazione, la mancata formalizzazione di tale adempimento non pregiudica la liquidazione della stessa nel caso in cui sia stato assolto l’obbligo del versamento contributivo alla Gestione medesima, ferma restando la necessaria formalizzazione dell’adempimento dell’iscrizione alla Gestione separata da parte del lavoratore.

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