RSA anche nell’ambito dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 156 del 30 ottobre 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, Legge n. 300/1970, nella parte in cui non prevede che le RSA possano essere costituite a iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Modena nel corso di un procedimento per repressione della condotta antisindacale, instaurato da un’associazione dei lavoratori cui l’azienda negava il diritto di costituire la RSA, poiché, non avendo sottoscritto il contratto collettivo applicato nell’unità produttiva, né partecipato alle corrispondenti trattative, riteneva non possedesse i requisiti per esercitare tale diritto.

Il sindacato ha evocato il rischio di condotte strumentali del datore di lavoro, volte a escludere dal tavolo negoziale sindacati non graditi, chiedendo una pronuncia volta a eliminare qualunque requisito di selezione per la costituzione della RSA, o, in subordine, un’additiva, che a tale costituzione ammettesse ogni sindacato maggiormente o significativamente rappresentativo.

La Corte, richiamando la propria giurisprudenza, ha disatteso l’istanza principale: la sentenza n. 231/2013, infatti, ha indicato la partecipazione alla formazione del contratto collettivo quale criterio di legittimazione del sindacato alla costituzione delle RSA. Tuttavia ha riscontrato un vulnus dei principi di ragionevolezza e pluralismo, sanciti dagli artt. 3 e 39, Costituzione, in relazione all’eventualità che tale criterio sia distorto in concreto per escludere dalle trattative contrattuali, e quindi dalle prerogative di agibilità sindacale, un’associazione dei lavoratori pur dotata di effettiva rappresentatività.

Pertanto, dovendo individuare un parametro normativo di riconduzione a legittimità, la Corte ha fatto ricorso alla nozione di «associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», sottolineando, però, che si tratta di soluzione interinale, e auspicando quindi che che il Legislatore intervenga con un’organica revisione normativa «capace di valorizzare l’effettiva rappresentatività in azienda quale criterio di accesso alla tutela promozionale delle organizzazioni dei lavoratori».

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