Rimborsi chilometrici dei lavoratori autonomi: trattamento fiscale e documentazione

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 270/E del 23 ottobre 2025, ha stabilito che il rimborso chilometrico del lavoratore autonomi, sebbene concordato e calcolato secondo parametri oggettivi, qualora non sufficientemente analitico e documentato, concorre alla formazione del reddito e dev’essere assoggettato alla ritenuta alla fonte prevista dalla normativa vigente, in base alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024, relativo al regime fiscale applicabile ai rimborsi spese nel lavoro autonomo.

L’Agenzia ribadisce l’importanza della documentazione analitica e della separazione contabile tra compensi e rimborsi spese, sottolineando che solo in presenza di questi requisiti è possibile escludere i rimborsi dalla base imponibile del reddito professionale.

Infatti, il professionista deve indicare in fattura le spese in modo separato rispetto ai compensi, e dev’essere in grado di dimostrare che tali spese sono state effettivamente sostenute per l’esecuzione dell’incarico, documentandole in modo puntuale e riferibile all’attività professionale, attraverso elementi che consentano un controllo di coerenza e correttezza.

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