La nullità del licenziamento discriminatorio non richiede un motivo illecito determinante

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 9 gennaio 2025, n. 460, ha stabilito che la nullità del licenziamento discriminatorio discende direttamente dalla violazione di specifiche norme di diritto interno, quali l’articolo 4,  L. 604/1966, l’articolo 15, L. 300/1970 e l’articolo 3, L. 108/1990, nonché di diritto europeo, quali quelle contenute nella Direttiva 76/207/Cee sulle discriminazioni di genere, sicché, diversamente dall’ipotesi di licenziamento ritorsivo, non è necessaria la sussistenza di un motivo illecito determinante, ex articolo 1345, cod. civ., né la natura discriminatoria può essere esclusa dalla concorrenza di un’altra finalità, pur legittima, quale il motivo economico.

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