NASpI: la Cassazione interpreta la locuzione «lavoro effettivo»

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con pronuncia del 12 giugno 2025, n. 15660, ha precisato l’interpretazione della locuzione «lavoro effettivo» che va intesa «nella sua accezione strettamente giuridica, che non coincide con il significato, strettamente naturalistico, di “attività materialmente in essere”: dal punto di vista giuridico, infatti, la prestazione di lavoro va considerata “effettiva” non solo nel momento in cui è concretamente eseguita, ma anche durante le sue pause fisiologiche, dal momento che, in tali ipotesi, il sinallagma contrattuale resta inalterato nella sua concreta funzionalità, tanto che non vi è interruzione né dell’obbligazione retributiva né di quella contributiva».
I giudici hanno, infine, pronunciato 2 principi di diritto: «In tema di accesso ai nuovi trattamenti di disoccupazione (c.d. NASpI), ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 22/2015, nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall’art. 1, comma 171, Legge n. 207/2024 (e applicabili agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025):

– il requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” risulta integrato – oltre che da giornate di ferie e/o di riposo retribuito – da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione;

– ai fini del computo dei “dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione” si escludono (sono neutralizzati) i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni».

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