Licenziamento disciplinare: in caso di difetto di immediatezza o tempestività della contestazione si applica la tutela indennitaria

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 27 maggio 2025, n. 14172, ha statuito che la dichiarazione giudiziale di risoluzione del licenziamento disciplinare conseguente all’accertamento di un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell’addebito posto a base dello stesso provvedimento di recesso, ricadente ratione temporis nella disciplina dell’art. 18, Legge n. 300/1970, così come modificato dall’art. 1, comma 42, Legge n. 92/2012, comporta l’applicazione della sanzione dell’indennità, come prevista dal comma 5 dello stesso articolo 18, Legge n. 300/1970.

 

 

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