Il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Economia, con D.I. 3 settembre 2026, hanno definito i criteri, le modalità e il finanziamento dei percorsi di aggiornamento professionale che accompagnano l’erogazione dell’ISCRO, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa.
Il provvedimento attua l’art. 1, comma 155, Legge n. 213/2023, e disciplina il collegamento tra sostegno al reddito, formazione e servizi per il lavoro per i professionisti autonomi iscritti alla Gestione separata destinatari della misura.
I percorsi devono perseguire 2 obiettivi:
- mantenere e aggiornare le conoscenze, le abilità e le competenze del beneficiario, adeguandole ai cambiamenti della domanda nel settore di mercato di riferimento;
- consentire l’acquisizione di competenze ulteriori, utilizzabili nel contesto lavorativo e coerenti con il fabbisogno formativo individuale.
La formazione dev’essere erogata da enti titolati ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013 oppure accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome e deve riferirsi agli standard professionali e di qualificazione definiti e aggiornati annualmente nell’ambito del Repertorio nazionale.
Al termine del percorso è previsto il rilascio almeno di un documento di trasparenza, conforme alla disciplina sulla certificazione delle competenze. In attesa della messa in esercizio del fascicolo elettronico del lavoratore, le attestazioni sono prodotte in formato digitale aperto, firmate digitalmente e conservate sulla piattaforma SIISL.
La presa in carico si basa sull’integrazione tra INPS, SIISL e servizi territoriali.
Al momento della domanda, il richiedente autorizza l’INPS a trasmettere alle Regioni e alle Province autonome i propri dati di contatto nell’ambito del SIISL e del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. Per le domande presentate dal 2025, l’accoglimento comporta l’iscrizione d’ufficio del beneficiario al SIISL tramite l’INPS, che nella comunicazione di accoglimento illustra le modalità di accesso per sottoscrivere il patto di attivazione digitale. L’Istituto trasmette alla piattaforma anche gli eventi di cessazione o ripristino della prestazione.
Quando l’erogazione termina per raggiungimento della durata massima o per altre ragioni previste dalla legge, l’iscrizione è archiviata per 5 anni.
Nei limiti delle informazioni disponibili e nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza, il SIISL precompila il curriculum vitae e il patto di attivazione digitale utilizzando i dati delle banche dati pubbliche. Le informazioni riguardano, tra l’altro, anagrafica, esperienze lavorative, istruzione, formazione, abilitazioni, titoli e certificazioni delle competenze, nonché eventuali condizioni che consentono l’accesso al sistema di inserimento lavorativo delle persone con disabilità o ad agevolazioni occupazionali.
L’utente può integrare e correggere i dati precompilati, restando responsabile delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Dopo la sottoscrizione del patto, il beneficiario può ricevere o cercare autonomamente offerte di lavoro e percorsi di aggiornamento professionale attraverso il SIISL. Quando accede a un’attività organizzata a livello nazionale, regionale o locale, il soggetto erogatore ne informa la piattaforma, che trasferisce i dati al Centro per l’impiego competente per aggiornare il fascicolo elettronico.
Un passaggio specifico riguarda chi, trascorsi 90 giorni dalla stipula del patto di attivazione digitale, percepisce ancora l’ISCRO e non ha avviato alcun percorso formativo: il SIISL trasmette l’elenco ai Centri per l’impiego, tramite il sistema informativo unitario, per il monitoraggio e l’orientamento individuale verso una formazione adeguata al contesto professionale e ai bisogni del lavoratore. Il termine dei 90 giorni individua, quindi, un momento di verifica e orientamento, al quale il decreto non collega una decadenza automatica dall’indennità.
Durante tutta la fruizione della misura, gli interessati possono, inoltre, rivolgersi ai servizi territoriali per richiedere un patto di servizio personalizzato, secondo le disposizioni regionali. I corsi effettivamente disponibili sono pubblicati sul SIISL dagli enti abilitati, compresi gli enti bilaterali accreditati, nel rispetto delle regole regionali sulla formazione. Regioni e Province autonome devono renderli consultabili anche sui propri portali, suddivisi per settore economico-professionale, con un’area dedicata alla consultazione del catalogo e all’iscrizione. La programmazione e il finanziamento spettano agli enti pubblici titolari individuati dal D.Lgs. n. 13/2013, nell’ambito dell’offerta pubblica di apprendimento permanente e dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri pubblici.
Il Ministero del Lavoro monitora la partecipazione e pubblica un bollettino annuale, con il supporto tecnico di INPS, Sviluppo Lavoro Italia e INAPP, sulla base dei dati relativi ai patti sottoscritti e ai percorsi avviati e conclusi.
Viene disposto che i dati del monitoraggio non devono consentire di identificare, neppure indirettamente, gli interessati; il trattamento nel SIISL resta soggetto alle garanzie previste dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.
