Patto di prova: la proroga richiede la forma scritta

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 31 maggio 2026, n. 17081, ha ritenuto che in tema di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, qualora il contratto individuale di lavoro preveda un periodo di prova di durata inferiore al limite massimo stabilito dalla disciplina collettiva e ne consenta la proroga motivata, la proroga costituisce modifica di un elemento essenziale del patto di prova e deve, pertanto, essere adottata in forma scritta, con indicazione delle ragioni che la giustificano e con comunicazione al lavoratore. Ne consegue che, nel caso in cui datore non comunichi per iscritto la proroga al lavoratore, la stessa deve considerarsi nulla per violazione dell’art. 2096, c.c., con conseguente illegittimità del licenziamento per mancato superamento della prova, essendosi il rapporto consolidato alla scadenza del periodo validamente pattuito.

Il caso

La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul licenziamento di un dipendente di una società di trasporto pubblico, disposto per mancato superamento della prova.

La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la legittimità del recesso, ritenendo che, per il lavoratore non in possesso della prescritta abilitazione, il periodo di prova potesse raggiungere il limite massimo di un anno di effettivo servizio previsto dalla disciplina applicabile agli autoferrotranvieri e che la proroga, pur dovendo essere motivata secondo il contratto individuale, non dovesse necessariamente risultare per iscritto né essere comunicata al dipendente.

La Cassazione giunge, però, a conclusioni differenti partendo dal coordinamento tra l’art. 13, Regolamento allegato A) al R.D. n. 148/1931, e l’art. 18, CCNL Autoferrotranvieri del 2015. La prima disposizione stabilisce che il periodo di prova non può complessivamente superare 2 anni di effettivo servizio per le ferrovie e un anno per le tramvie e i servizi di navigazione e disciplina, inoltre, la possibilità di un prolungamento in casi eccezionali. Il contratto collettivo del 2015 ha derogato in senso migliorativo a tale disciplina, prevedendo un periodo di prova di 6 mesi per i lavoratori per i quali non sia prescritta una specifica abilitazione e per quelli che ne siano già in possesso al momento dell’assunzione; per i lavoratori privi delle prescritte abilitazioni restano, invece, fermi i limiti massimi stabiliti dal R.D. n. 148/1931, con cessazione della prova dal primo giorno del mese successivo al conseguimento dell’abilitazione.

Nel caso di specie, tuttavia, il contratto individuale aveva espressamente stabilito una durata della prova pari a 6 mesi di effettivo servizio, prevedendo la possibilità di una “proroga motivata”. Per la Suprema Corte, questa pattuizione assume valore decisivo. Il limite di un anno previsto dalla disciplina collettiva rappresenta, infatti, soltanto la durata massima consentita e non impedisce alle parti del contratto individuale di concordare una durata inferiore, attraverso una clausola di miglior favore per il lavoratore. Non è, quindi, possibile considerare automaticamente operante il termine annuale soltanto perché il contratto individuale richiama la disciplina del R.D. n. 148/1931.

I Supremi giudici richiamano, quindi, l’art. 2096, c.c., secondo cui l’assunzione in prova deve risultare da atto scritto. Si tratta di una forma richiesta ad substantiam: la sua mancanza determina la nullità assoluta del patto e il requisito deve sussistere fin dall’inizio del rapporto, senza possibilità di successive sanatorie. Lo stesso principio, secondo i giudici di legittimità, dev’essere applicato alla proroga del periodo di prova, poiché questa modifica la durata di un termine sottoposto inderogabilmente alla forma scritta proprio allo scopo di tutelare l’interesse del lavoratore al carattere definitivo del rapporto. Nel caso esaminato, inoltre, il contratto individuale subordinava espressamente la proroga alla presenza di una motivazione: anche questa circostanza conferma la necessità della forma scritta, in quanto le ragioni che giustificano il prolungamento devono essere esteriorizzate e portate a conoscenza del lavoratore.
La procedura prevista dalla disciplina speciale degli autoferrotranvieri rafforza tale conclusione: al termine della prova, infatti, sia la nomina in pianta stabile sia il giudizio di inidoneità devono essere comunicati all’interessato per iscritto. Si tratta, secondo la Cassazione, di un sistema caratterizzato da passaggi formalizzati e da una rigorosa individuazione della scadenza della prova, incompatibile con la possibilità di una proroga motivata ma non formalizzata per iscritto.
Nel caso concreto il rapporto era iniziato il 15 dicembre 2020 e il periodo di prova di 6 mesi era, pertanto, scaduto il 15 giugno 2021. Alla scadenza non era stata comunicata al dipendente alcuna proroga scritta né era stata formalizzata per iscritto la relativa motivazione. Il successivo licenziamento per mancato superamento della prova è stato, pertanto, intimato quando il termine contrattualmente stabilito era già ampiamente decorso.

La proroga disposta senza rispettare gli obblighi di forma scritta, motivazione e comunicazione dev’essere considerata nulla e, di conseguenza, è illegittimo il licenziamento adottato sulla base del mancato superamento della prova.

La Suprema Corte affronta anche il tema della tempestività delle contestazioni disciplinari, ribadendo che il principio di immediatezza ha carattere relativo: l’intervallo tra conoscenza dei fatti e contestazione può essere giustificato dal tempo necessario per accertarli e valutarli, dalla necessità di una valutazione complessiva di più condotte oppure dalla complessità dell’organizzazione aziendale e della relativa struttura gerarchica. La valutazione delle circostanze che possono giustificare il ritardo è rimessa al giudice di merito. Nel caso esaminato, la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale sulla complessità organizzativa e dimensionale dell’impresa quale elemento idoneo a giustificare l’intervallo temporale considerato.

In conclusione, la Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso relativo alla proroga della prova, respinto quello concernente la tempestività delle contestazioni disciplinari e dichiarato assorbiti gli altri motivi, cassando la sentenza e rinviando alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, cui spetterà individuare le conseguenze derivanti dall’illegittimità del licenziamento.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

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