L’INPS, con messaggio n. 3145 del 5 ottobre 2026, ha offerto chiarimenti sui limiti dimensionali applicabili alle imprese artigiane operanti nell’edilizia e nelle attività affini, sull’attribuzione dei codici di autorizzazione “5G”, “5C” e “4X” e sulla gestione di più matricole contributive intestate al medesimo datore di lavoro artigiano.
L’Istituto ricorda che l’art. 4, Legge n. 443/1985, ha fissato il numero massimo di dipendenti che un’impresa può occupare conservando la qualifica artigiana: il superamento della soglia comporta la perdita della natura artigiana e la conseguente classificazione nel settore Industria. Per le imprese di costruzioni edili il limite è fissato a 10 dipendenti e può essere elevato fino a 14, purché le unità aggiuntive siano apprendisti. Ai fini dell’applicazione di tale disciplina, l’INPS adotta una nozione ampia di attività edile, comprendendovi non solo la costruzione in senso stretto, ma anche le attività affini e quelle di completamento e finitura degli edifici. Pertanto, anche alle imprese classificate con CSC da 4.13.02 a 4.13.08 dev’essere attribuito il codice di autorizzazione “5G”, che identifica l’impresa di costruzione edile con limite di 10 dipendenti, di cui non più di 5 apprendisti, elevabile a 14 qualora le unità lavorative aggiuntive siano apprendisti.
Non trova, quindi, applicazione, in via generale, il diverso limite dimensionale contraddistinto dal CA “5C”.
Una disciplina specifica riguarda, tuttavia, le imprese classificate con CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08, che svolgono attività di installazione di impianti senza esercitarla prevalentemente nell’ambito della costruzione di edifici. Per queste realtà opera il limite previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a), Legge n. 443/1985. Il chiarimento richiama la risposta a interpello del Ministero del Lavoro n. 4/2025, secondo cui le imprese che svolgono in concreto prevalentemente attività edile sono tenute sia a richiedere il DURC di congruità per i lavori edili realizzati in cantiere sia all’iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa; se, invece, l’attività prevalente è diversa da quella edile, resta l’obbligo del DURC di congruità per gli eventuali lavori edili svolti in cantiere, ma non quello di iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa. Ne deriva che queste ultime imprese non sono soggette al limite dimensionale previsto specificamente per le imprese artigiane di costruzioni edili.
Di conseguenza, sul piano operativo, i datori di lavoro che esercitano attività impiantistica non prevalentemente riconducibile alla costruzione di edifici e dispongono già di una matricola contributiva con CA “5G” possono, dal 23 ottobre 2026, presentare una dichiarazione di responsabilità sulle caratteristiche dell’attività esercitata.
La trasmissione deve avvenire tramite la sezione “Contatti” del Cassetto Previdenziale del Contribuente, utilizzando lo Smart Task “Limiti impresa impiantistica artigiana”. Come decorrenza della variazione dev’essere indicato il 1° luglio 2026 oppure, se successiva, la data dalla quale producono effetto le condizioni dichiarate.
A seguito della dichiarazione, alla matricola viene attribuito il CA “4X”, che dal 1° luglio 2026 identifica l’“Impresa di installazione impianti che non esercita in via prevalente l’attività nell’ambito delle costruzioni edili”; tale codice consente l’attribuzione del CA “5C” e, quindi, l’applicazione del relativo limite dimensionale.
Per le nuove iscrizioni relative alle attività riconducibili ai CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08, il questionario della procedura automatizzata è stato integrato con la specifica dichiarazione di responsabilità: la sua sottoscrizione determina direttamente l’attribuzione dei CA “4X” e “5C”. Nei casi di inquadramento automatizzato rifiutato dal datore di lavoro o di iscrizione effettuata dalla Struttura territoriale INPS, i 2 codici possono essere assegnati contestualmente al provvedimento di iscrizione soltanto se è stata presentata la dichiarazione prevista dal messaggio. In sua assenza, la Sede attribuisce il CA “5G”; spetta poi al datore di lavoro richiedere l’aggiornamento mediante lo Smart Task dedicato, indicando la corretta decorrenza della variazione.
Il messaggio interviene, infine, sulle imprese che esercitano più attività e dispongono legittimamente di più matricole contributive. In questi casi l’inquadramento nel settore Artigianato può essere riconosciuto esclusivamente alla matricola relativa all’attività economica esercitata in modo personale e professionale dal titolare dell’impresa o dalla maggioranza dei soci. L’eventuale ulteriore matricola dev’essere, invece, classificata nel settore Industria o Terziario, in funzione dell’attività effettivamente esercitata.
In merito al computo della soglia occupazionale, viene precisato che quando al medesimo codice fiscale fanno capo più matricole, per verificare il rispetto dei limiti dimensionali previsti dalla Legge n. 443/1985 devono essere conteggiati esclusivamente i dipendenti esposti sulla matricola classificata nel settore Artigianato.
