Diritto di critica, limite della continenza formale e licenziamento

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 24 aprile 2025, n. 10864, posto che la critica è per definizione espressione di dissenso, disapprovazione, di giudizi negativi sull’altrui operato, ha ritenuto che l’offensività di una singola parola o di una specifica frase, estrapolata peraltro da un intero contesto, in tanto può oltrepassare la barriera della continenza formale in quanto sia veicolata con epiteti volgari, disonorevoli o infamanti oppure qualora non abbia alcun nesso con la disapprovazione; anche un intero scambio epistolare può superare il limite della continenza solo ove non abbia alcun riferimento a motivazioni sostanziali e si traduca tout court in un’aggressione gratuita e fine a se stessa dell’altrui reputazione.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento irrogato a un dipendente a seguito di un acceso scambio mail con l’amministratore delegato della società – contestando la violazione dei protocolli di sicurezza COVID per aver organizzato una riunione in presenza – disponendo la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, St. Lav., per insussistenza dei fatti contestati.

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