La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 3 febbraio 2025, n. 2586, dettando i principi per interpretare la normativa per accertare la “colpa grave da parte della lavoratrice” in stato di gravidanza nell’utilizzo dei permessi ex L. 104/1992, ha stabilito che non è sufficiente accertare la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, ma è invece necessario (anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 61/1991) verificare – con il relativo onere probatorio a carico del datore di lavoro – se sussista quella colpa specificatamente prevista dalla suddetta norma e diversa (per l’indicato connotato di gravità) da quella prevista dalla legge o dalla disciplina collettiva per generici casi di infrazione o di inadempimento sanzionati con la risoluzione del rapporto; tale verifica dev’essere eseguita tenendo conto del comportamento complessivo della lavoratrice, in relazione alle sue particolari condizioni psicofisiche legate allo stato di gestazione, le quali possono assumere rilievo ai fini dell’esclusione della gravità del comportamento sanzionato solo in quanto abbiano operato come fattori causali o concausali dello stesso.
La colpa grave non integra automaticamente giusta causa di licenziamento
di Redazione
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