Le nuove regole per la rateazione dei contributi INPS

Diventa più semplice chiedere la rateazione dei debiti nei confronti dell’INPS, che ora ha piena autonomia nel concedere un numero di rate superiori a 24, fino a 60, senza dover chiedere l’autorizzazione del Ministero del Lavoro. La semplificazione è finalizzata a favorire il recupero dei debiti dei datori di lavoro in via amministrativa. In tale logica, l’INPS ha decentrato interamente il potere di decidere sulle domande di rateazione alle Sedi provinciali e regionali, che meglio conoscono il tessuto produttivo nel quale operano le aziende e la storia delle stesse, riservando alla Direzione Centrale Entrate il solo potere di coordinamento e controllo. Tra le altre novità si segnala la possibilità di chiedere una seconda rateazione senza dover chiudere quella in corso. Le nuove regole sono state illustrate dall’INPS con la circolare n. 60/2026.

Nuovo Regolamento INPS

I nuovi requisiti, i criteri e le modalità di accesso e di pagamento della dilazione sono stati stabiliti con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 20/2026, che ha adottato il “Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge”, mentre il quadro generale è stato definito dall’art. 23, Legge n. 203/2024, entrata in vigore il 12 gennaio 2025, e dal Decreto attuativo del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 ottobre 2025.

Il nuovo Regolamento abroga e sostituisce il precedente e si applica alle domande di dilazione presentate a partire dal 21 maggio 2026, data di pubblicazione della circolare n. 60/2026.

In particolare, stabilisce che la dilazione può essere concessa per regolarizzare i debiti per contributi dovuti a titolo di omissione o evasione, e le sanzioni civili, per i quali alla data di presentazione della domanda di dilazione non è stato ancora formato l’avviso di addebito, nonché quelli in gestione presso gli uffici legali. La durata delle dilazioni è stata fissata fino a massimo di:

  • 36 rate per debiti fino a 500.000 euro, comprensivi di contributi e sanzioni;
  • 60 rate per debiti superiori a 500.000 euro.

La rateazione ha come finalità quella di garantire all’ente previdenziale il recupero della contribuzione non versata, favorendo un percorso di superamento del temporaneo stato di difficoltà economico-finanziario, anche mediante la concessione di una seconda dilazione in parallelo alla prima.

Potere decisionale sulle domande di rateazione

In riforma della precedente competenza che vedeva coinvolta anche la Direzione generale dell’INPS, la competenza a decidere è, attualmente, attribuita esclusivamente alle Sedi provinciali e regionali dell’ente ed è ripartita nel seguente modo:

  • i Direttori provinciali, di Filiale metropolitana e di Filiale provinciale hanno il potere di decidere (accogliere e respingere) sulle domande di dilazione fino all’importo di 500.000 euro, per le quali possono essere concesse al massimo 36 rate mensili. Hanno, inoltre, nei casi previsti, il potere di adottare il provvedimento di annullamento o la revoca delle dilazioni, anche per gli importi di competenza delle sedi regionali;
  • i Direttori regionali e di Coordinamento metropolitano hanno il potere di decidere sulle domande di dilazione di importo superiore a 500.000 euro, per le quali possono essere autorizzate fino a 60 rate mensili.

La durata di 36 o 60 rate è il numero massimo di rate che possono essere concesse in relazione all’importo da rateizzare, tuttavia, le sedi dell’INPS possono autorizzare la rateazione anche accordando un numero di rate minori rispetto a quelle massimo richiedibili, tenendo conto della tipologia di contribuente e del contesto sociale e territoriale in cui opera.

Nel caso in cui il contribuente abbia debiti nei confronti di diverse sedi dell’INPS, la domanda di rateazione è decisa dalla struttura di competenza, in relazione alle fasce di debito da rateizzare, che ha in gestione la partita debitoria maggiore. In tal caso, le Sedi INPS devono raccordarsi tra loro in quanto, nella valutazione delle motivazioni che facciano ritenere che le difficoltà economiche-finanziarie siano temporanee, la Sede che deve decidere sulla domanda deve tenere conto delle valutazioni di tutte le strutture territoriali coinvolte nella domanda di rateazione.

Debiti che possano essere oggetto della dilazione

La dilazione può essere chiesta sia per contributi dovuti periodicamente sia per quelli derivanti da situazioni contingenti ed eccezionali che incidono sugli obblighi contributivi, ovvero a seguito di accertamenti ispettivi o amministrativi da parte dell’INPS. Sono, inoltre, dilazionabili i debiti contributivi da comunicazioni di compliance e le comunicazioni di addebito dei contributi previdenziali notificate al contribuente a seguito di attività di controllo eseguite d’ufficio dall’INPS.

Tra le situazioni contingenti ed eccezionali, a titolo esemplificativo, l’INPS elenca gli adempimenti annuali o infrannuali previsti dai CCNL, i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione di aziende destinatarie di provvedimenti di CIGS, nonché i casi di crisi che presentano particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore. Sono, inoltre, valutabili l’esecuzione di provvedimenti giudiziali, il mancato pagamento di crediti vantati nei confronti di soggetti pubblici e privati e il fatto doloso del terzo denunciato all’Autorità giudiziaria. La condizione nella quale si trova il contribuente dev’essere rappresentata all’INPS, che ne tiene conto sia per accogliere la rateazione sia nello stabilire il numero delle rate.

Dilazione delle trattenute a carico del dipendente

L’importo da dilazionare può essere comprensivo della quota di contributi a carico del dipendente. È bene, però, ricordare che la rateazione accordata non esclude l’obbligo per l’INPS di attivare il procedimento sanzionatorio, amministrativo o penale sulla base dell’importo dell’omissione, previsto dall’art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983.

Una volta ottenuta la dilazione, qualora non abbia già provveduto al versamento delle quote a carico del lavoratore, il datore di lavoro può regolarizzare la propria posizione versando anticipatamente un numero di rate fino a coprire l’importo delle quote a carico (rata multipla). Dopo il versamento della rata multipla, il datore di lavoro, previa autorizzazione dell’INPS, potrà sospendere il versamento delle rate in scadenza fino alla data di scadenza dell’ultima rata compresa nel pagamento anticipato (circolare INPS n. 148/2010).

Seconda dilazione

Una delle novità del nuovo Regolamento INPS consiste nella possibilità, prevista dall’art. 4, di concedere una seconda dilazione oltre a quella già in corso.

In precedenza, era già prevista una possibilità simile mediante la c.d. dilazione breve, che dipendeva dalla dilazione principale, ma con una durata massima di 6 mesi; una nuova dilazione era ammessa solo dopo aver estinto la dilazione in corso. Ora, è invece possibile attivare una “seconda dilazione” senza dover necessariamente chiudere quella in corso.

Le 2 dilazioni sono autonome l’una dall’altra e sono autorizzate entrambe applicando i criteri generali in ordine all’importo, alla durata della rateazione e alla valutazione dello stato economico-finanziario dell’azienda.

Lo scopo della seconda dilazione è sia quello di consentire di riacquistare la correntezza nel versamento della contribuzione corrente non versata durante la rateazione in corso, sia di regolarizzare la propria posizione qualora la temporanea situazione di difficoltà perduri oppure nei casi in cui si presentino ulteriori situazioni contingenti ed eccezionali. In questi casi il contribuente deve dichiarare che la concessione della seconda dilazione favorisce il recupero delle proprie capacità a fare fronte alle obbligazioni nei confronti dell’INPS mediante il riequilibrio finanziario ed economico.

Poiché la seconda dilazione rappresenta un’agevolazione per favorire il recupero dell’azienda della situazione di difficoltà, la stessa è concessa solo se nei 6 mesi precedenti alla data della domanda il contribuente non è incorso in una revoca di una precedente dilazione in nessuna delle Gestioni previdenziali dell’INPS. In presenza di 2 dilazioni attive, non è possibile chiederne una terza, ma deve necessariamente essere estinta almeno una delle 2 in corso.

Revoca della dilazione

Il mantenimento della rateazione è subordinato, contemporaneamente, al regolare versamento delle rate e alla correntezza contributiva.

Per quanto riguarda il mancato pagamento delle rate, la dilazione è revocata in caso di mancato pagamento di 3 rate mensili successive alla prima, anche non consecutive.

Inoltre, qualora risulti omesso o parzialmente pagato un numero di rate inferiore a 3, la dilazione è revocata nel caso in cui siano decorsi 30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata accordata.

L’assenza della correntezza contributiva comporta la revoca della dilazione anche in presenza di regolarità nel pagamento delle rate accordate. La correntezza può, però, essere riacquistata mediante la richiesta della seconda dilazione.

In caso di 2 dilazioni contemporanee, ai fini della revoca per il mancato pagamento delle 3 rate, ciascuna dilazione è considerata autonoma, in quanto caratterizzata da un distinto percorso gestionale che non interferisce con quello dell’altra dilazione. Sarà, quindi, possibile che una delle 2 dilazioni sia revocata mantenendo in piedi quella per la quale il versamento delle rate è regolare. Diversamente, il venire meno del requisito della correntezza contributiva è causa di revoca di entrambe le dilazioni.

In caso di revoca, i crediti residui della dilazione revocata, unitamente alla contribuzione corrente eventualmente omessa e non regolarizzata attraverso la seconda dilazione, non possono essere oggetto di una nuova domanda di rateazione, ma sono riscossi mediante avviso di addebito. In considerazione di ciò, che potrebbe aggravare la situazione di difficoltà dell’azienda, prima di procedere con la revoca, le sedi INPS devono contattare il contribuente illustrando le possibilità per riacquistare la correntezza e mantenere la dilazione in corso.

Il potere di revoca è attribuito ai Direttori provinciali, di Filiale metropolitana e di Filiale provinciale, anche se la dilazione era stata concessa dalla Direzione regionale a causa dell’importo rateizzato, che dovranno, eventualmente, coordinarsi con le altre strutture coinvolte nel caso in cui i debiti rateizzati facessero capo a diverse sedi INPS.

Dilazione e procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza

L’attribuzione della competenza decisionale alle strutture territoriali è coerente con il quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), che stabilisce la competenza decisionale delle domande di transazione e di trattamento dei crediti tributari e previdenziali in capo ai Direttori delle Strutture territoriali e ai Direttori regionali e di Coordinamento metropolitano.

Sulle implicazioni tra il Codice della Crisi e dell’Insolvenza e la procedura di dilazioni dell’INPS, si sofferma l’art. 5, Regolamento, prevedendo che l’accesso a una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza determina la decadenza dalle dilazioni accordate e ancora in corso e i crediti residui restano compresi nella regolazione della singola procedura.

Nel caso di accordo di ristrutturazione dei debiti con un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, nell’ambito del Codice della Crisi, o di un concordato preventivo che prevede la continuità dell’impresa, la dilazione può essere concessa per i debiti maturati successivamente al provvedimento di omologazione. Nei casi di amministrazione straordinaria, di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all’esercizio dell’impresa di cui al D.Lgs. n. 14/2019, la dilazione può essere concessa per i debiti maturati nel corso della prosecuzione dell’esercizio.

Presentazione della domanda di dilazione

La domanda di dilazione dev’essere presentata dal contribuente o dall’intermediario, esclusivamente in via telematica, mediante il “Cassetto previdenziale del contribuente”, utilizzando l’apposito Smart Task denominato “Domanda di dilazione” contenuto nella sezione “Contatti” del Cassetto. L’acquisizione dei dati necessari per la presentazione della domanda di dilazione è guidata nell’ambito dello Smart Task e differenziata a seconda della Gestione contributiva della posizione selezionata. In ogni caso, per i datori di lavoro non domestico, è necessario compilare e allegare il modulo SC106 – “Domanda e atto di impegno per il pagamento dilazionato di contributi in fase amministrativa” in formato .pdf editabile, scaricabile nella sezione “Moduli” del portale dell’INPS e all’interno dello Smart Task stesso (messaggio n. 1699/2026). In caso di pluralità di strutture territoriali coinvolte, la domanda dev’essere presentata a quella competente a gestire l’importo maggiore.

Per poter accedere alla dilazione, il contribuente, identificato dal codice fiscale, deve presentare un’unica domanda comprendente tutti i debiti in fase amministrativa nei confronti di tutte le Gestioni previdenziali gestite dall’INPS. Per conoscere la consistenza totale del debito nei confronti dell’INPS, i contribuenti devono avvalersi della procedura Ve.R.A., che riporta sia i debiti consolidati sia quelli in fase di formazione. Qualora non siano già consolidati, l’INPS gestisce le evidenze della procedura Ve.R.A. entro i 10 giorni che ha a disposizione per l’istruttoria, chiedendo di inserire nella dilazione anche i debiti che in questa fase istruttoria risulteranno consolidati.

Rispetto al passato c’è un’importante novità riguardo ai crediti che sono oggetto di contenzioso. In precedenza, in presenza di contenzioso, l’INPS pretendeva che nella domanda di dilazione dovessero essere inclusi tutti i debiti in fase amministrativa, inclusi quelli oggetti di contenzioso; non era, infatti, ammessa la dilazione solo di parte del debito contributivo. Per poter rateizzare, i contribuenti dovevano accettare incondizionatamente il debito cessando il contenzioso.

Attualmente, la condizione di accettazione incondizionata del debito continua a sussistere per i debiti inclusi in dilazione, ma i contribuenti possono chiedere la dilazione escludendo i crediti che sono oggetti di contenzioso sia amministrativo che giudiziario, che saranno trattati e definiti nei rispettivi ambiti del giudizio (amministrativo o giurisdizionale).

Con la presentazione della domanda il contribuente accetta una serie di condizioni e dichiara di essere a conoscenza di taluni effetti.

Ad esempio:

  • deve impegnarsi a versare, in unica soluzione, le eventuali differenze di importo che dovessero emergere in sede di quadratura delle denunce comprese nella rateazione accordata;
  • dichiara di essere consapevole che la rateazione delle quote a carico dei dipendenti non lo salvaguarda dall’avvio del procedimento per l’applicazione della sanzione amministrativa o penale in relazione all’importo;
  • accetta che il pagamento dilazionato comporta l’applicazione degli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda;
  • si impegna a effettuare il versamento sia della prima delle rate successive entro la data indicata nel piano di ammortamento e a effettuare i versamenti dei contributi correnti.

Le strutture dell’INPS autorizzano la richiesta di dilazione accordando un numero di rate, entro il tetto massimo previsto, tenendo conto della tipologia di contribuente, del valore dell’esposizione debitoria e della situazione contributiva antecedente alla dichiarata temporanea situazione di difficoltà.

Avverso alla decisione dell’INPS di respingere la richiesta o di accordare un numero di rate inferiore a quello richiesto non è ammesso ricorso amministrativo.

Termini per il pagamento delle rate accordate

Il procedimento di definizione della domanda si conclude con l’adozione di una determina, che può essere di accoglimento o di reiezione. La conclusione del procedimento di accoglimento, comprensivo del termine assegnato per il pagamento della prima delle rate accordate, deve intervenire entro 20 giorni di calendario dalla data di presentazione della domanda di dilazione, così ripartiti:

  • entro 10 giorni dalla presentazione della domanda l’INPS emette il piano di ammortamento;
  • entro i successivi 10 giorni dall’emissione del piano di ammortamento, il contribuente deve effettuare il pagamento della prima rata.

L’accettazione del piano di ammortamento e, quindi, il consolidamento della domanda di dilazione, avviene per effetto del comportamento concludente del contribuente con il pagamento dell’importo indicato come prima rata, entro il termine comunicato nel piano stesso. Il pagamento della prima rata ha anche valenza ai fini del rilascio del DURC regolare in presenza di rateazione.

Non sono ammesse modalità alternative, pertanto, il versamento in ritardo o parziale della prima rata fa decadere l’intera rateazione e i debiti inclusi nella rateazione decaduta non possono essere oggetto di una nuova dilazione, ma il credito sarà recuperato mediante avviso di addebito.

Fatta salva la prima rata, che deve obbligatoriamente e tassativamente essere versata entro la data fissata dal piano di ammortamento, le rate successive, il cui importo è comprensivo degli interessi di dilazione, hanno tutte scadenza all’ultimo giorno del mese di ciascuno dei mesi successivi, a partire dal mese successivo alla scadenza del versamento della prima rata. Per le rate successiva alla prima, il versamento in ritardo comporta l’applicazione delle sanzioni civili.

Il pagamento dev’essere effettivamente effettuato, non è ammessa la compensazione. Il contribuente ha facoltà di estinguere anticipatamente la dilazione versando integralmente in unica soluzione l’intero debito residuo e le eventuali sanzioni civili per ritardato versamento delle rate.

Mantenimento della correntezza del versamento dei contributi

Per tutta la durata della rateazione, il contribuente deve versare regolarmente le rate ed essere al corrente con il versamento della contribuzione periodica per ciascuna Gestione dell’INPS. Sul concetto di regolarità della contribuzione corrente si sofferma l’art. 8, Regolamento, con regole da osservare con molta attenzione e che rappresentano una novità rispetto alla prassi precedente.

L’applicazione delle nuove regole si presenta molto tecnica e non sembra agevole padroneggiarla, al punto che l’INPS ha sentito la necessità di dedicare un allegato alla circolare n. 60/2026, con diversi esempi. Comunque, in estrema sintesi, rinviando alla circolare n. 60/2026 e all’allegato 2, per gli approfondimenti, l’art. 8, Regolamento, dispone che:

  • se la scadenza della contribuzione mensile o periodica è successiva alla data di presentazione della domanda, ma entro il termine di conclusione dell’istruttoria, la domanda non può essere definita se il contribuente non abbia pagato tutto in unica soluzione. In assenza del pagamento, l’istruttoria non può essere definita e il contribuente può ripresentare una nuova domanda, includendo anche l’ulteriore omissione;
  • una volta definita la domanda con l’accoglimento, se la contribuzione corrente scade prima della scadenza della prima rata, i contributi correnti devono essere versati per intero oppure dev’essere presentata una seconda dilazione per i contributi correnti. In mancanza di presentazione della seconda dilazione, o di non perfezionamento della stessa, non essendo il contribuente al corrente con i versamenti, la dilazione è revocata e l’intero debito richiesto mediante avviso di addebito.

Dalla sintesi precedente, è evidente come sia necessario prestare particolare attenzione alla data di presentazione della domanda di dilazione in relazione alle scadenze di pagamento che ricadono nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda stessa e i 10 giorni previsti per la conclusione del procedimento istruttorio o i successivi 10 giorni previsti per il pagamento della prima delle rate accordate.

Infine, il Regolamento, all’art. 11, prevede la possibilità che il versamento della contribuzione corrente avvenga attraverso il ricorso a un piano di rientro quale modalità alternativa al pagamento in unica soluzione, le cui modalità applicative saranno specificate dall’INPS con successiva circolare.

Domande di dilazione già in corso

La disciplina di maggior favore nei confronti del contribuente, in merito alla durata della rateazione, si applica anche alle domande di dilazione presentate a partire dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso alla data di pubblicazione della circolare n. 60/2026, avvenuta il 21 maggio 2026.

I contribuenti hanno facoltà di chiedere la rideterminazione del numero di rate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare n. 60/2026, presentando un’istanza mediante la “Comunicazione Bidirezionale” del “Cassetto Previdenziale”, scegliendo l’oggetto “Recupero del Credito” e l’opzione “Dilazioni Amministrative”. Nella richiesta, a testo libero, devono essere specificati la data della domanda di dilazione in corso della quale si chiede la rideterminazione del numero delle rate, il nuovo numero di rate in cui rideterminare il piano e le Gestioni coinvolte (messaggio n. 1699/2026).

Presupposti per l’accoglimento della richiesta sono la correttezza nel versamento delle rate della dilazione corrente e la correntezza per la contribuzione periodica.

L’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza

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