Assegno di incollocabilità: adeguamento limiti di età

L’INAIL, con circolare n. 55 dell’11 dicembre 2025, ha fornito istruzioni in merito agli aggiornamenti dei limiti di età per l’erogazione dell’assegno di incollocabilità, previsto dall’art. 9, comma 1, D.L. n. 159/2025, che ha elevato il limite massimo di età previsto per la ricezione dell’assegno di incollocabilità erogato dall’Istituto, introducendo un criterio di adeguamento periodico all’età pensionabile.

Nelle more della conversione in legge del Decreto, l’Istituto precisa che dal 1° gennaio 2026 viene estesa la fruizione dell’assegno di incollocabilità sino al compimento del 67° anno di età agli assicurati che siano in possesso dei previsti requisiti. In base alla nuova formulazione introdotta, l’eventuale innalzamento dell’età pensionabile comporterà l’adeguamento automatico anche del limite anagrafico per ottenere la prestazione economica.

L’estensione si applica alle seguenti categorie di assicurati:

  • titolari di rendita diretta con assegno attualmente in corso di erogazione che, a far data dal 1° gennaio 2026, compiano il 65° anno di età;
  • titolari di rendita diretta che, in possesso dei requisiti, abbiano compiuto il 65° anno di età anteriormente al 1° gennaio 2026 e, pertanto, non siano più in godimento dell’assegno;
  • titolari di rendita diretta che, in possesso dei requisiti, non abbiano mai presentato istanza e, pertanto, non abbiano mai fruito dell’assegno.

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