Ambiente di lavoro nocivo e stressogeno: datore responsabile se non adotta misure adeguate

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 16 ottobre 2025 n. 27685, ha deciso che anche in assenza di un intento persecutorio sistematico e unitario (c.d. mobbing), il datore di lavoro è responsabile, ai sensi dell’art. 2087, c.c., qualora, per negligenza o colpa, ometta di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore, consentendo il mantenimento di un ambiente di lavoro nocivo o non intervenendo di fronte a singoli comportamenti lesivi.

Il giudice, pur escludendo la configurabilità del mobbing, ha il dovere di accertare se i medesimi fatti allegati dal lavoratore integrino una violazione dell’obbligo di sicurezza, a prescindere dalla qualificazione giuridica inizialmente data all’azione.

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