Ambiente di lavoro nocivo e stressogeno: datore responsabile se non adotta misure adeguate

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 16 ottobre 2025 n. 27685, ha deciso che anche in assenza di un intento persecutorio sistematico e unitario (c.d. mobbing), il datore di lavoro è responsabile, ai sensi dell’art. 2087, c.c., qualora, per negligenza o colpa, ometta di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore, consentendo il mantenimento di un ambiente di lavoro nocivo o non intervenendo di fronte a singoli comportamenti lesivi.

Il giudice, pur escludendo la configurabilità del mobbing, ha il dovere di accertare se i medesimi fatti allegati dal lavoratore integrino una violazione dell’obbligo di sicurezza, a prescindere dalla qualificazione giuridica inizialmente data all’azione.

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il convegno di aggiornamento analizza le novità contenute nei principali orientamenti giurisprudenziali dell’anno 2026. 15 luglio 2026

Il Oneday master esamina gli impatti del Codice del terzo settore sui rapporti di lavoro e le caratteristiche dei rapporti di lavoro nelle cooperative sociali. 20 luglio 2026

Il convegno fornisce gli strumenti necessari per padroneggiare le complessità del nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. n. 96/2026. 23 luglio 2026

Torna in alto