La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 30 marzo 2025, n. 8342, ha stabilito che il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che si avvalga del permesso ex comma 3 dell’articolo 33, L. 104/1992, non per l’assistenza al familiare ma per attendere, anche solo in parte, ad altra attività, configura un abuso per sviamento dalla funzione del diritto, che rileva ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, ripercuotendosi tale comportamento sull’elemento fiduciario con riguardo alla futura correttezza dell’adempimento da parte del lavoratore rispetto agli obblighi assunti.
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