L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 95/E del 1° aprile 2026, ha chiarito che la società italiana senza stabile organizzazione all’estero deve tassare in Italia tutto il valore della produzione, anche quello generato fuori dal Paese. In tal caso, i costi del personale assunto in Italia a tempo indeterminato e impiegato all’estero possono essere dedotti dall’IRAP, in quanto rientrano nell’art. 11, D.Lgs. n. 446/1997 (Decreto IRAP), che prevede la deduzione integrale del costo del personale a tempo indeterminato, purché il costo sia effettivamente inerente all’attività e sia reale l’assenza di una stabile organizzazione all’estero. Il valore prodotto all’estero rientra, quindi, pienamente nella base imponibile italiana e i costi sostenuti per produrlo seguono il principio di inerenza, cioè devono essere collegati all’attività che genera ricavi tassati in Italia.
Se, invece, la società avesse una stabile organizzazione estera, potrebbe escludere dalla base imponibile IRAP la parte di produzione attribuibile all’attività svolta fuori dall’Italia, come previsto dall’art. 12, D.Lgs. n. 446/1997.
Il discrimine per l’applicazione del regime ex art. 11 o art. 12, D.Lgs. n. 446/1997, quindi, è costituito dall’assenza o dalla presenza di una stabile organizzazione all’estero.
