Responsabilità solidale negli appalti: per il pagamento non utilizzabili crediti in compensazione

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a una Faq in tema di F24 del 29 aprile 2026, ha precisato che il committente e la stazione appaltante, tenuti all’effettuazione dei versamenti di contributi e premi assicurativi in nome e per conto del soggetto affidatario inadempiente, ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, e art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023, non possono utilizzare, a tal fine, crediti in compensazione tramite modello F24.

In tali eventualità, di fatto, colui che effettua il versamento interviene per estinguere il debito di un altro soggetto e, pertanto, non può utilizzare crediti in compensazione, perché violerebbe l’art. 1, D.Lgs. n. 124/2019, relativo al divieto di pagamento del debito altrui mediante compensazione di crediti.

Nel modello di versamento F24, infatti, i versamenti sono effettuati indicando come codice fiscale del contribuente (c.d. primo codice fiscale) il soggetto inadempiente e come “secondo codice fiscale” il soggetto che effettua il versamento, unitamente al codice identificativo “50 – obbligato solidale” o “51 – stazione appaltante”, istituiti con la risoluzione n. 34/E/2012.

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