L’art. 16, D.L. n. 62/2026, prevede che per i datori di lavoro tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria, i versamenti relativi ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026, effettuati entro il 16 luglio 2026, si considerano tempestivi a tutti gli effetti di legge. Per i medesimi periodi non si applicano sanzioni civili, né interessi o somme aggiuntive. L’INPS ha commentato tale disposizione con il messaggio n. 1511/2026, precisando che la norma dispone una proroga dei termini in favore dei datori di lavoro che, in ragione delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026, risultano tenuti per la prima volta all’assolvimento dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, consentendo l’adempimento delle obbligazioni contributive riferite al primo semestre dell’anno 2026 entro un termine differito ed escludendo ogni conseguenza sanzionatoria connessa al mancato rispetto delle ordinarie scadenze mensili.
Si ricorda che, con la circolare INPS n. 12/2026, sono state fornite le prime indicazioni amministrative e operative, nonché le istruzioni concernenti la regolarizzazione dei periodi pregressi effettuando i versamenti delle quote arretrate senza l’applicazione di sanzioni civili e interessi, entro il 16 maggio 2026. Alla luce della normativa sopravvenuta, tuttavia, è stato esteso ulteriormente fino al 16 luglio 2026 il termine di non applicabilità del regime sanzionatorio già individuato dall’Istituto in via amministrativa.
Ai fini dell’assolvimento dei predetti obblighi contributivi, nel flusso UniEmens dev’essere utilizzato il codice causale “CF05” all’interno dell’elemento TipoImpPregCMT di GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso, avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
Le novità per il settore agricolo
Con il messaggio n. 1493/2026 l’INPS ha fornito indicazioni che superano quelle del messaggio n. 1388/2026 per i datori di lavoro agricoli, a integrazione della circolare n. 12/2026.
In merito alla verifica della soglia dimensionale, in via generale, è necessario fare riferimento ai criteri illustrati al paragrafo 2 della circolare n. 70/2007 e, in particolare, è richiamato il principio fondamentale secondo cui concorrono al computo della media annuale tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato in forza al datore di lavoro nell’anno di riferimento, a prescindere dalla tipologia e dalla durata del rapporto, dall’orario di lavoro svolto e dall’effettiva soggezione del singolo lavoratore alle disposizioni in materia di TFR, di cui all’art. 2120, c.c. Le esclusioni dal computo operano esclusivamente nelle fattispecie normative tassativamente previste dalla medesima circolare o da disposizioni di rango primario.
Si precisa, inoltre, che anche ai fini del calcolo del requisito dimensionale per i datori di lavoro agricolo restano valide, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nel paragrafo 2 della circolare n. 70/2007, richiamate dalla circolare n. 105/2007 e, da ultimo, dalla circolare n. 12/2026.
Gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) concorrono al computo della media annuale della forza aziendale senza alcuna distinzione fondata sulla durata complessiva del rapporto di lavoro. La soglia dei 3 mesi di cui alla circolare n. 105/2007 rileva esclusivamente sul piano dell’obbligo del versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria e non sul piano della verifica del requisito dimensionale. Pertanto, anche gli OTD con rapporto di durata complessiva inferiore a 3 mesi, ancorché non inclusi nel perimetro dell’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria, sono integralmente computabili ai fini del raggiungimento della soglia. Le giornate degli OTD concorrono al numeratore della formula indicata al successivo paragrafo 2.4, sulla base delle giornate di effettiva occupazione risultanti dalle denunce UniEmens/PosAgri, nel limite massimo convenzionale di 26 giornate per ciascun mese di calendario.
Nella circolare n. 70/2007, al paragrafo 3, viene precisato che non sussiste l’obbligo al versamento delle quote di TFR con riferimento ai lavoratori stagionali del settore agroalimentare per i quali non sia fissato un termine finale specifico perché legato alla durata di una particolare campagna. Tale principio è stato poi ribadito nella circolare n. 105/ 2007. In merito, è precisato che il medesimo regime, comprensivo del principio di computabilità ai fini del requisito dimensionale, trova applicazione anche nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato di cui all’art. 21, comma 8, lett. a), CCNL Operai agricoli e florovivaisti 2022-2025, assunti per una fase lavorativa per la quale non è prestabilito il termine, in quanto connesso al verificarsi di un evento. In tali casi, la prima scadenza utile per il versamento della contribuzione di competenza del trimestre nel quale il rapporto di lavoro si è esaurito interviene in un momento successivo alla cessazione del rapporto stesso e alla liquidazione del TFR al lavoratore, con la conseguenza che l’eventuale versamento al Fondo di Tesoreria si tradurrebbe in un acconto di somme già corrisposte. Conseguentemente, anche con riferimento a tali lavoratori, non sussiste l’obbligo di versamento delle quote di TFR maturando al Fondo di Tesoreria. Inoltre, in alcune realtà territoriali, la contrattazione provinciale del comparto degli operai agricoli e florovivaisti prevede, per gli OTD addetti alle operazioni di raccolta, una modalità di liquidazione mensile del TFR in costanza di rapporto. Si tratta, in particolare, del conglobamento della quota di TFR nel salario orario, in luogo dell’applicazione del coefficiente dell’8,63% a fine rapporto, secondo l’ordinario vigente regime contrattuale; invece, in altre Province la contrattazione territoriale prevede il riconoscimento di una quota di TFR parametrata alle giornate di effettiva prestazione lavorativa nel mese. Per tali lavoratori, la modalità di corresponsione periodica prevista dal Contratto Provinciale di Lavoro (CPL) realizza la fattispecie prevista dalla circolare n. 70/2007 e confermata dalla circolare n. 105/2007, dei lavoratori per i quali la contrattazione collettiva dispone, in luogo dell’accantonamento, la corresponsione periodica del TFR maturato. Ne consegue che il datore di lavoro non è tenuto al versamento al Fondo di Tesoreria delle corrispondenti quote di TFR, in quanto l’obbligo di accantonamento è assolto, sotto diversa forma, mediante l’erogazione periodica contrattualmente prevista. Ai fini del computo del requisito dimensionale resta ferma, come nell’ipotesi precedente, l’integrale computabilità di tali lavoratori, in coerenza con il principio di onnicomprensività di cui alla circolare n. 70/2007. Pertanto, anche gli OTD “a corresponsione periodica del TFR” in forza della previsione contrattuale (CCNL e CPL) concorrono al computo della media annuale per le giornate di effettiva occupazione risultanti dalle denunce UniEmens/PosAgri, nei limiti del tetto mensile convenzionale di 26 giornate, al pari degli altri OTD del comparto.
Quanto agli OTDO, assunti nell’ambito della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri), gli stessi sono assoggettati, ai fini del computo della media annuale, alle regole proprie della disciplina speciale che ne regola il rapporto. Per tali lavoratori la contribuzione è assolta mediante un’aliquota unificata e sostitutiva, che non comprende il finanziamento del Fondo di Tesoreria. La natura strutturalmente occasionale del rapporto di lavoro – caratterizzato da una struttura retributiva, tributaria e contributiva semplificata, da un limite legale massimo di 45 giornate annue per singolo lavoratore e da una platea soggettiva tipizzata – configura una fattispecie che la disciplina speciale colloca al di fuori dei rapporti di lavoro subordinati ordinari rilevanti ai fini della soglia dimensionale prevista per l’applicazione della disciplina del Fondo di Tesoreria. Per tali ragioni gli OTDO non concorrono al computo della media annuale, con esclusione, per i medesimi, dell’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria.
Ferme restando le regole generali di cui alla circolare n. 70/2007, le peculiarità del settore agricolo richiedono le seguenti precisazioni operative sul calcolo della media annuale:
- per gli operai a tempo indeterminato (OTI), gli apprendisti e gli altri lavoratori stabilmente in forza, il computo è effettuato con il criterio delle 26 giornate per ciascun mese di presenza, fino a un massimo di 312 giornate annue per lavoratore a tempo pieno per l’intero anno civile; per i rapporti instaurati o cessati nel corso dell’anno, le 26 giornate mensili sono riconosciute per ciascun mese, anche frazionario, in cui il rapporto è in essere;
- per gli OTD il computo è effettuato, in coerenza con la struttura discontinua del rapporto, sulla base delle giornate di effettiva occupazione risultanti dalle denunce UniEmens/PosAgri, nel limite massimo convenzionale di 26 giornate per ciascun mese di calendario, senza alcuna distinzione fondata sulla durata complessiva del rapporto;
- per i lavoratori a tempo parziale, le giornate sono ridotte in proporzione all’orario contrattuale rispetto al tempo pieno.
La forza media annua si ottiene applicando la formula “Forza media annua = Sommatoria delle giornate computabili nell’anno civile/312”, dove 312 corrisponde al prodotto 26 × 12 (giornate convenzionali per mese × mesi dell’anno civile).
Il periodo di osservazione coincide con l’anno civile precedente a quello a cui si riferisce la verifica della soglia: per l’obbligo decorrente dal 1° gennaio 2026 si fa riferimento alle giornate maturate nel 2025 e così a seguire per le annualità successive e per le soglie decrescenti di 50 e 40 addetti previste dalla Legge di bilancio 2026.
Il datore di lavoro agricolo che, all’esito della verifica del requisito dimensionale, accerti la sussistenza dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, è tenuto a presentare apposita richiesta telematica ai fini dell’attribuzione del codice di autorizzazione “1R”. Analogamente, il datore di lavoro deve richiedere l’attribuzione del codice di autorizzazione “2R” qualora l’obbligo di versamento sussista esclusivamente con riferimento a singoli lavoratori assunti in continuità di rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2112, c.c., a seguito di operazioni societarie o di cessione del contratto di lavoro, provvedendo a indicarne i relativi codici fiscali.
Il codice di autorizzazione “1R” è, altresì, attribuito ai datori di lavoro agricoli che, per effetto delle nuove disposizioni della Legge di bilancio 2026, risultino obbligati al versamento al Fondo di Tesoreria a seguito del superamento della soglia dimensionale pro tempore vigente. L’attribuzione avviene su dichiarazione del datore di lavoro, previa verifica dell’INPS, salve le ipotesi di attribuzione d’ufficio in sede di accertamento o di verifica ispettiva.
La dichiarazione relativa alla sussistenza del nuovo obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, finalizzata all’attribuzione del codice “1R”, è effettuata dal datore di lavoro (agricolo e non agricolo) attraverso il “Cassetto previdenziale del contribuente”, sezione “Comunicazioni bidirezionali”, selezionando il pertinente oggetto e allegando il modulo “SC34_TFR_Tesoreria”, compilato in ogni sua parte, con la dichiarazione che, «ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 203, della legge 199 del 30 dicembre 2025 (legge di Bilancio 2026), la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno» precedente è stata almeno di 60 addetti (con riferimento agli anni 2026 e 2027), 50 addetti nel periodo dal 2028 al 2031 e 40 addetti dal 2032.
I datori di lavoro che, sulla base della media occupazionale dell’anno 2025, sono tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria a decorrere dal 1° gennaio 2026 devono esporre e trasmettere entro il 31 maggio 2026 – termine coincidente con la fine del periodo di trasmissione dei flussi relativi al primo trimestre 2026 – nei flussi UniEmens/PosAgri riferiti alle competenze dei mesi di gennaio 2026, febbraio 2026 e marzo 2026, i dati afferenti al nuovo obbligo contributivo, secondo le vigenti istruzioni tecniche del flusso UniEmens/PosAgri previste per la gestione del Fondo di Tesoreria.
