Nuovo regolamento INPGI: indicazioni sul regime sanzionatorio

L’INPGI, con circolare n. 5 del 7 luglio 2026, ha illustrato la disciplina del regime sanzionatorio contenuto nel nuovo Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti, in vigore dal 31 dicembre 2025. L’art. 12 del nuovo Regolamento, oltre a uniformare il regime sanzionatorio applicato alle inadempienze contributive da parte dei giornalisti assicurati e dei committenti, ha disposto l’allineamento del sistema applicato dall’INPGI a quello previsto nel sistema generale INPS dall’art. 116, comma 8 ss., Legge n. 388/2000.

Per quanto concerne le sanzioni civili per omissione contributiva, se il pagamento avviene spontaneamente e in unica soluzione entro 120 giorni dalla scadenza di legge, ossia prima di contestazioni o richieste da parte dell’ente previdenziale, non viene applicata la maggiorazione di 5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento. Per pagamento “in unica soluzione” si intendono anche versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma entro il limite dei 120 giorni dalla data di scadenza legale e purché l’importo totale versato corrisponda all’intera contribuzione dovuta.

La nuova disciplina agevolativa trova applicazione:

  • nei confronti dell’INPGI relativamente agli inadempimenti verificatisi successivamente al 31 dicembre 2026 e, pertanto, ai mancati pagamenti di contributi correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° gennaio 2026. Per le tipologie di soggetti contribuenti che effettuano pagamenti periodici della contribuzione, la nuova disciplina si applica agli inadempimenti contributivi per i quali la scadenza di versamento sia fissata dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2026;
  • per i giornalisti freelance/libero professionisti, con riferimento al versamento del contributo minimo 2026, che ha come data di scadenza il 31 luglio 2026 o con riferimento al versamento del contributo a saldo 2025, che ha come data di scadenza il 31 ottobre 2026, nonché a tutte le irregolarità rientranti in tale casistica verificatesi successivamente alla data del 1° gennaio 2026, anche se riferite a periodi pregressi;
  • per i committenti che abbiano in essere rapporti di lavoro con collaboratori parasubordinati (co.co.co.), con riferimento al versamento della contribuzione del mese di dicembre 2025 che ha come data di scadenza il 16 gennaio 2026, nonché a tutte le situazioni irregolari qualificabili come omesso o ritardato pagamento verificatesi successivamente al 1° gennaio 2026, ancorché riferite a periodi pregressi.

In merito alle sanzioni civili per evasione contributiva:

  • qualora il giornalista libero professionista o committente titolare di rapporti di lavoro parasubordinati non metta in atto spontaneamente comportamenti volti a regolarizzare la posizione rispetto all’obbligo contributivo, la norma prevede una sanzione pari al 30% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d’anno, e sino alla soglia massima del 60% dell’importo dovuto;
  • nel caso in cui, invece, la denuncia della situazione debitoria venga effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione, calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia, e maggiorato di 7,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione (dopo i 30 giorni) entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della denuncia spontanea. La misura agevolata delle sanzioni civili per evasione spetta anche in caso di pagamento rateale, purché entro i 30 o 90 giorni sia presentata la domanda di rateazione. L’INPGI precisa che la nuova disciplina agevolativa trova applicazione agli inadempimenti verificatisi dal 1° gennaio 2026 e, pertanto, a tutte le denunce/dichiarazioni effettuate a partire da tale data, anche se riferite a periodi pregressi, sempreché rientrino nei 12 mesi dalla scadenza legale del versamento.

In relazione alle sanzioni civili in presenza di accertamenti degli enti impositori è prevista la possibilità di accedere alla riduzione del 50% delle sanzioni civili, applicate nella misura ordinaria, nei casi in cui il contribuente provveda al pagamento dei contributi e premi in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione ovvero vi provveda in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro lo stesso termine di 30 giorni e subordinatamente al versamento della prima rata. Tale disciplina trova applicazione agli inadempimenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2026 e anche a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza antecedenti alla predetta data, ma oggetto di accertamenti e contestazioni notificate successivamente alla stessa.

In tema di sanzioni civili per omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, qualora il versamento sia effettuato nel termine indicato dall’Istituto, a far data dal 1° gennaio 2026 sono dovuti i soli interessi legali di cui all’art. 1284, c.c.

Infine, le sanzioni per omessa, ritardata o infedele comunicazione reddituale da parte dei liberi professionisti sono rimodulate come segue:

  • 5%, del contributo soggettivo minimo, se la comunicazione viene trasmessa entro 30 giorni dalla scadenza del termine;
  • 10%, se viene trasmessa tra il 31° e il 60° giorno;
  • 15%, se viene trasmessa tra il 61° e il 90° giorno;
  • 20%, se viene trasmessa dopo il 90° giorno.

L’Istituto ricorda che la comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma dev’essere trasmessa entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello a cui i redditi si riferiscono, da parte di tutti i giornalisti iscritti che abbiano svolto attività autonoma di natura giornalistica libero-professionale con partita IVA; con ritenuta di acconto; come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti; mediante cessione di diritto d’autore.

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