L’INPS, con il messaggio n. 2775 del 9 settembre 2026, ha comunicato l’avvio delle elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alla contribuzione fissa dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e degli esercenti attività commerciali. In particolare, l’attività di recupero riguarda le rate con scadenza nei mesi di agosto 2025, novembre 2025 e febbraio 2026.
Gli Avvisi Bonari vengono messi a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”. La relativa comunicazione può essere consultata seguendo il percorso “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” > “Comunicazione bidirezionale” > “Atti emessi” > “Avvisi bonari generalizzati”. Il modello F24 precompilato necessario per la regolarizzazione è invece disponibile attraverso il percorso “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari – Com. di Debito – Codeline per regolarizzazione”.
Contestualmente alla messa a disposizione dell’Avviso Bonario, l’INPS provvederà all’invio di una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e agli intermediari che abbiano comunicato all’Istituto il proprio indirizzo di posta elettronica. L’avviso tramite e-mail assume pertanto funzione informativa, mentre la documentazione relativa alla posizione debitoria deve essere verificata all’interno del Cassetto previdenziale.
Nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto al versamento delle somme richieste, è possibile comunicarlo all’Istituto mediante l’apposito servizio disponibile sul sito INPS. A tal fine occorre accedere al “Cassetto Previdenziale del Contribuente” e seguire il percorso “Contatti” > “Nuova Richiesta” > “Invio quietanza di versamento”, trasmettendo la documentazione attestante il pagamento effettuato.
Particolare attenzione deve essere prestata agli effetti della mancata regolarizzazione. L’INPS precisa infatti che, qualora il pagamento non venga effettuato a seguito dell’Avviso Bonario, l’importo dovuto sarà successivamente richiesto mediante Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.
