La Corte di Cassazione, SS.UU., con sentenza n. 26356 del 7 ottobre 2026, ha risolto il contrasto giurisprudenziale relativo alla natura giuridica delle quote di TFR che, dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti sono tenuti a versare al Fondo di Tesoreria INPS, ex art. 1, commi 755 ss., Legge n. 296/2006, chiarendo che il TFR mantiene natura di retribuzione differita anche quando le relative quote devono essere trasferite al Fondo di Tesoreria, senza trasformarsi in una prestazione previdenziale.
La controversia origina dalla richiesta di un lavoratore di ottenere dal Fondo di Garanzia INPS il pagamento del TFR residuo, non corrisposto dal datore di lavoro. Dopo l’accoglimento della domanda nei primi 2 gradi di giudizio, l’INPS ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo, tra l’altro, che le quote maturate dopo il 1° gennaio 2007 fossero di esclusiva competenza del Fondo di Tesoreria e non potessero essere richieste al Fondo di Garanzia.
La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite a causa del contrasto emerso nella giurisprudenza di legittimità:
- la sentenza n. 25035/2023 aveva riconosciuto natura contributiva agli accantonamenti destinati al Fondo di Tesoreria e natura previdenziale alla prestazione erogata, individuando nell’INPS l’unico soggetto obbligato al pagamento, anche in assenza degli effettivi versamenti datoriali;
- diversamente, l’ordinanza n. 10082/2025 aveva ribadito la natura retributiva del TFR e la permanenza dell’obbligazione in capo al datore di lavoro per le quote non versate.
Le Sezioni Unite concordano con la seconda interpretazione, osservando che la Legge n. 296/2006 non ha modificato l’art. 2120, c.c., né gli elementi costitutivi del TFR, ma ha introdotto esclusivamente un diverso sistema di finanziamento e gestione degli accantonamenti. Il Fondo di Tesoreria, infatti, è gestito dall’INPS per conto dello Stato e svolge una funzione di raccolta delle risorse, utilizzabili anche per finanziare interventi pubblici estranei alla previdenza sociale. La qualificazione legislativa dei versamenti come contributi, l’applicazione delle regole di riscossione contributiva e il funzionamento secondo il principio della ripartizione non sono sufficienti a modificare la natura retributiva dell’emolumento.
I Supremi giudici ritengono decisivo il dato normativo secondo cui il Fondo di Tesoreria provvede alla liquidazione del TFR limitatamente alle quote effettivamente versate, mentre per quelle non trasferite permane la responsabilità del datore di lavoro; pertanto, non trova applicazione al Fondo di Tesoreria il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali previsto dall’art. 2116, c.c., che garantisce determinate prestazioni anche in caso di omissione contributiva.
La Corte chiarisce, inoltre, il rapporto tra Fondo di Tesoreria e Fondo di Garanzia, riconoscendone la complementarietà:
- il Fondo di Tesoreria interviene per le quote effettivamente accreditate;
- il Fondo di Garanzia continua a tutelare il lavoratore contro l’insolvenza datoriale relativamente agli importi non trasferiti.
Coerentemente, l’esonero dal contributo al Fondo di Garanzia opera in misura proporzionale alle quote di TFR effettivamente conferite al Fondo di Tesoreria; per quelle non versate permane l’obbligo contributivo datoriale. Tale interpretazione evita anche disparità di trattamento tra lavoratori di imprese con almeno 50 dipendenti e dipendenti di aziende di dimensioni inferiori, assicurando l’unicità della natura giuridica del TFR indipendentemente dalla dimensione aziendale.
Operativamente, la pronuncia conferma che il lavoratore può chiedere l’ammissione al passivo della liquidazione giudiziale del datore di lavoro per le quote di TFR maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di Tesoreria, conservando il credito natura retributiva e il relativo privilegio. L’omesso versamento, pertanto, non determina il trasferimento esclusivo dell’obbligazione all’INPS, poiché il datore di lavoro resta debitore delle somme non conferite. La tutela del Fondo di Garanzia rimane accessibile in presenza dei requisiti previsti dall’art. 2, Legge n. 297/1982.
Pertanto, le Sezioni Unite hanno respinto il terzo motivo del ricorso dell’INPS, relativo alla natura del TFR e alla competenza dei 2 Fondi, rinviando la causa alla Sezione Lavoro per l’esame degli altri 2 motivi, relativi alla qualificazione del trasferimento aziendale e alla preventiva escussione degli eventuali condebitori solidali.
