Sgravio contributivo per estensione dell’affiancamento lavoratrici e lavoratori rientrati dal congedo

L’INPS, con messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026, ha offerto chiarimenti in relazione allo sgravio contributivo per l’estensione dell’affiancamento di lavoratrici e lavoratori rientrati dal congedo. L’art. 1, comma 221, Legge n. 199/2025, infatti, ha inserito, all’art. 4, D.Lgs. n. 151/2001, il comma 2-bis, il quale prevede che per favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo, il contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento del dipendente sostituito, per una durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.

Pertanto, anche per il periodo ulteriore di affiancamento è possibile riconoscere lo sgravio contributivo ex art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001, che, per l’assunzione a tempo determinato del sostituto da parte di aziende con meno di 20 dipendenti o in cui operino lavoratrici autonome di cui alla Legge n. 546/1987, prevede uno sgravio contributivo del 50%. Nell’ipotesi, invece, in cui l’assunzione in sostituzione avvenga con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

Alle posizioni contributive riferite ai datori di lavoro aventi titolo allo sgravio viene attribuito, a seguito di apposita istruttoria effettuata dalla Struttura territorialmente competente dell’INPS, il codice di autorizzazione “9R”, avente il significato di “Azienda, anche di fornitura di lavoro temporaneo, avente titolo allo sgravio ex art. 4, c. 3 del D.lgs 151/2001”.

Dal 1° gennaio 2026, quindi, all’esito dell’attività istruttoria a cura della Struttura territorialmente competente dell’INPS, sarà possibile prolungare, per le posizioni contributive interessate, la validità del codice di autorizzazione “9R”, anche prescindendo dall’equivalenza delle qualifiche del “sostituto/a” e del “sostituito/a” e dal numero di lavoratori utilizzati, a condizione che venga rispettata l’equivalenza oraria delle prestazioni.

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