L’INPS, con circolare n. 72 del 3 luglio 2026, ha offerto le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali legati all’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro dei giovani, introdotto dal D.L. n. 62/2026.
L’incentivo prevede l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, riguardanti giovani che, alla data della trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato e si forniscono
Il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati e riguarda i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale.
La trasformazione del rapporto di lavoro deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti. Al riguardo, l’Istituto precisa che, ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale netto, il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
La circolare precisa che l’esonero in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Per conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione al beneficio, tramite il modulo di istanza on-linereperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Incentivo alla stabilizzazione”. L’INPS precisa che quando il modulo sarà reso disponibile verrà emanato un apposito messaggio.
La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le trasformazioni già effettuate a decorrere dal 1° agosto 2026 sia per le trasformazioni dei rapporti di lavoro non ancora avvenute.
Nel primo caso, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con il riconoscimento dell’importo spettante. Diversamente, nel secondo caso, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro tramite PEC o email qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il medesimo a provvedere alla trasformazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni. Pertanto, l’inosservanza di tale termine determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di proporre una nuova istanza.
L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive a partire dal mese della trasformazione del rapporto di lavoro. L’Istituto chiarisce, inoltre, che, in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto di lavoro, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di successiva trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’esonero spettante e fruire dell’importo ridotto.
