La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 23 aprile 2026, n. 10815, in tema di benefici contributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, il possesso del c.d. DURC (Documento unico di regolarità contributiva), ha stabilito che la mancata segnalazione dell’irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell’INPS, non determina l’inesigibilità delle differenze contributive dovutegli in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi che gravano sul datore di lavoro, poiché il DURC non ha valore costitutivo, essendo atto di certazione del rapporto previdenziale, sicché, in caso di contestazione, la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto resta demandata all’accertamento giudiziale.
Il caso
La controversia decisa dalla Corte di Cassazione origina dall’opposizione proposta da una società avverso un avviso di addebito con cui l’INPS aveva richiesto il recupero di contributi relativi al mese di dicembre 2017, conseguenti alla revoca di sgravi contributivi fruiti per nuove assunzioni. In primo grado l’opposizione era stata accolta, ma la Corte d’Appello di Milano aveva successivamente riformato la decisione, ritenendo legittimo l’operato dell’Istituto previdenziale.
La società ha, quindi, proposto ricorso per cassazione articolando numerosi motivi di censura, contestando sia la valutazione dei fatti sia l’interpretazione della disciplina vigente in materia di agevolazioni contributive e regolarità previdenziale.
Al centro della vicenda vi era la presenza di un’irregolarità contributiva emersa in sede di verifica del DURC. L’INPS aveva inviato alla società un invito a regolarizzare ai sensi della disciplina contenuta nel D.M. 30 gennaio 2015, concedendo il termine di 15 giorni per sanare la posizione. Tuttavia, il pagamento non era intervenuto entro tale termine, ma circa 2 mesi dopo la comunicazione, determinando il rilascio di un DURC negativo il 21 febbraio 2018. Secondo l’Istituto, tale situazione impediva il mantenimento delle agevolazioni già godute, rendendo legittimo il recupero della contribuzione oggetto di sgravio.
La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi 3 motivi di ricorso, osservando che essi tendevano sostanzialmente a contestare accertamenti di fatto effettuati dalla Corte territoriale. I giudici di merito avevano, infatti, verificato che l’omissione contributiva contestata non era stata regolarizzata entro il termine previsto dalla procedura di verifica della regolarità contributiva e che il successivo pagamento, avvenuto solo dopo l’emissione del DURC negativo, non era idoneo a evitare la decadenza dai benefici.
La Suprema Corte sottolinea che il sistema delineato dall’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, richiede la presenza di una regolarità contributiva effettiva e costante, non essendo sufficiente una sanatoria tardiva intervenuta dopo la formazione di una situazione già ostativa alla concessione o al mantenimento dei benefici. Particolarmente interessante è il rigetto delle argomentazioni con cui la società sosteneva che il debito all’origine dell’irregolarità riguardasse esclusivamente somme dovute alla Gestione separata dell’amministratore, consistenti in sanzioni e interessi per ritardato pagamento, e non contributi riferibili ai lavoratori dipendenti per i quali erano state richieste le agevolazioni. La Corte dichiara inammissibile tale censura sia per profili processuali sia perché diretta a rimettere in discussione valutazioni di merito già operate dai giudici di secondo grado. Ne emerge una lettura ampia del requisito della regolarità contributiva: ciò che rileva non è soltanto la posizione concernente i rapporti di lavoro agevolati, ma la complessiva situazione previdenziale del soggetto beneficiario nei confronti degli enti interessati dal DURC.
I Supremi giudici affrontano, inoltre, il tema della rilevanza della comunicazione preventiva di irregolarità e della possibilità di sanatoria.
Richiamando precedenti consolidati, in particolare le sentenze n. 27107 del 2018 e n. 30273 del 2024, ribadiscono che il DURC non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa del rapporto previdenziale. Di conseguenza, la mancata o irregolare segnalazione dell’inadempimento non determina di per sé l’inesigibilità delle somme richieste dall’INPS né consolida il diritto ai benefici contributivi. Il giudice può sempre accertare in concreto la sussistenza o meno delle condizioni richieste dalla legge per la fruizione delle agevolazioni. Pertanto, il possesso formale o l’assenza di contestazioni immediate da parte dell’Istituto non è sufficiente a garantire definitivamente il mantenimento degli sgravi qualora emerga successivamente una situazione di irregolarità rilevante.
La Cassazione respinge anche la tesi della società secondo cui sarebbe stato possibile applicare un criterio di proporzionalità tra l’entità del debito previdenziale e la perdita del beneficio. Secondo la ricorrente, infatti, l’importo dell’irregolarità risultava modesto e non giustificava una conseguenza particolarmente gravosa quale la decadenza dalle agevolazioni contributive. La Suprema Corte non condivide tale impostazione e conferma che il legislatore ha individuato nella regolarità contributiva una condizione imprescindibile per accedere e mantenere gli sgravi, senza prevedere meccanismi di graduazione in funzione dell’ammontare dell’inadempimento. Anche irregolarità di importo contenuto possono, quindi, assumere efficacia ostativa ove determinino il rilascio di un DURC negativo e non vengano tempestivamente sanate secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
In relazione alla natura delle agevolazioni introdotte dalla Legge n. 190/2014, la società ricorrente sosteneva che l’esonero contributivo previsto da tale disciplina non dovesse essere qualificato come un ordinario beneficio contributivo e che, pertanto, non fosse soggetto alla condizione generale del possesso del DURC prevista dall’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006. Anche questa tesi viene respinta. La Corte afferma che la disposizione del 2006 possiede carattere generale e non distingue tra diverse tipologie di agevolazioni. Qualunque misura che comporti un alleggerimento dell’onere contributivo rientra nell’ambito applicativo della norma e richiede, pertanto, la sussistenza della regolarità contributiva certificata dal DURC.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
