Contratti di solidarietà: sgravio contributivo sulle risorse 2019

L’INPS, con messaggio n. 2275 del 6 luglio 2026, ha fornito indicazioni per la fruizione dello sgravio contributivo riconosciuto alle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS, finanziato attraverso le risorse residue dello stanziamento relativo al 2019.

Le imprese interessate sono state individuate nell’allegato 1 al messaggio: la procedura di accesso al beneficio dev’essere attivata dal datore di lavoro interessato.

Le strutture territoriali INPS, dopo aver verificato la documentazione e il decreto direttoriale di ammissione, attribuiranno alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, che identifica le aziende ammesse alle riduzioni contributive previste dalla Legge n. 608/1996.

Le imprese interessate, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CausaleACredito> il codice causale già in uso “L982”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2019”;
  • nell’elemento <ImportoACredito> il relativo importo.

L’Istituto precisa che le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

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