Nonostante il titolo possa allarmare un gran numero di datori di lavoro, non c’è granché di cui temere.
Il D.M. n. 78/2026 fornisce un elenco dettagliato delle trasgressioni che comportano la perdita delle agevolazioni previste dalla normativa, precisando anche il relativo periodo durante il quale è preclusa la fruizione.
L’obiettivo appare molto chiaro: creare un rapporto sempre più stretto tra sicurezza sul lavoro e accesso alle agevolazioni contributive, in modo da spingere i datori di lavoro a non sottovalutare l’aspetto della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I requisiti per la fruizione delle agevolazioni
Partiamo dalle basi.
Precisamente 20 anni fa veniva pubblicata la Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006), un vastissimo provvedimento legislativo composto da ben 1.364 commi.
Tra le numerose disposizioni previste, la nostra attenzione deve focalizzarsi sul comma 1175, il quale subordina l’ingresso nel mondo delle agevolazioni contributive e normative a 2 specifici requisiti:
- possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- rispetto dei CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Fino a qui tutto chiaro.
Una svolta relativamente recente arriva, però, con l’art. 29, D.L. n. 19/2024 (Decreto PNRR-quater, convertito successivamente nella Legge n. 56/2024), il quale modifica il sopracitato comma. Il nuovo disposto normativo merita una trascrizione letterale:
«A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
Concretamente, l’art. 29 del citato decreto demanda al Ministero del Lavoro l’individuazione delle violazioni per le quali, ove accertate in modo definitivo, si perde il diritto alle agevolazioni previste dalla normativa.
Il D.M. e le relative violazioni
Dopo circa 2 anni, il Ministero del Lavoro emana il decreto invocato dal Legislatore.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. n. 78 del 22 giugno 2026, viene diffuso l’elenco contenente le fattispecie che costituiscono cause ostative al godimento dei benefici normativi e contributivi.
Innanzitutto, il Ministero fornisce 2 doverose precisazioni:
- le rispettive violazioni assumono rilevanza solo nel caso in cui siano accertate con provvedimenti definitivi, quali le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive;
- le cause ostative non sussistono qualora il procedimento penale si sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria (ai sensi dell’art. 20 ss., D.Lgs. n. 758/1994, nonché dell’art. 15, D.Lgs. n. 124/2004) ovvero mediante oblazione (di cui agli artt. 162 e 162-bis, c.p.).
Chiarito ciò, viene poi allegata la lista delle disposizioni la cui violazione comporta la perdita delle agevolazioni.
Per motivi pratici, ne selezioniamo alcune tra le più significative:
- la violazione di specifiche disposizioni in materia di salute e sicurezza, come l’omessa valutazione dei rischi con l’elaborazione del DVR e l’omessa nomina del RSPP, comporta la perdita dei benefici per un periodo pari a 12 mesi;
- l’occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (in quanto scaduto e non rinnovato ovvero revocato o annullato) comporta un periodo di non regolarità pari a 8 mesi;
- l’impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro determina la perdita dei benefici per 6 mesi;
- in caso di mancanza della patente a crediti o in presenza di una patente con un punteggio inferiore a 15 crediti, l’accesso ai benefici è precluso per un periodo pari a 6 mesi;
- in tema di riposo giornaliero e settimanale, qualora la violazione abbia interessato almeno il 20% del personale regolarmente impiegato, il periodo di non regolarità è pari a 3 mesi.
Infine, una doverosa riflessione.
In realtà, già prima del D.M. n. 78/2026 esisteva un altro decreto che prevedeva una serie di cause ostative al godimento dei benefici contributivi.
Stiamo parlando del D.I. 30 gennaio 2015, contenente le misure per la semplificazione in materia di DURC. All’interno di tale intervento era già previsto un elenco delle disposizioni la cui violazione è causa ostativa alla regolarità contributiva.
È necessario precisare che si parla di regolarità contributiva e non di accesso alle agevolazioni contributive, ma pensateci solo un secondo: se per poter accedere alle agevolazioni è comunque necessario essere in possesso del DURC, di fatto il decreto del 2015 ci sta dicendo che per poter avere accesso ai benefici contributivi è necessario non commettere le infrazioni di cui al decreto citato.
In parole semplici, il nuovo D.M. n. 78/2026 ricalca, seppur con qualche minima aggiunta, la precedente impostazione già introdotta dal D.I. del 2015.
