Formazione obbligatoria su salute e sicurezza: le indicazioni INL dopo l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025

L’INL, con nota n. 2377 del 27 ottobre 2026, ha offerto indicazioni operative in materia di formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza, alla luce dell’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025.

L’art. 37, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce che la formazione debba essere avviata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, nel caso di somministrazione. Il precedente Accordo del 2011 prevedeva una disciplina transitoria, che consentiva di completare il percorso entro 60 giorni dall’assunzione, previsione spesso interpretata come possibilità di rinviare l’avvio della formazione: il nuovo Accordo ha eliminato il riferimento ai 60 giorni.

L’INL chiarisce, pertanto, che, in caso di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero, il datore di lavoro deve regolarizzare sia la posizione contrattuale dei lavoratori sia gli obblighi in materia di salute e sicurezza, compresi formazione, informazione ed eventuale sorveglianza sanitaria. Ai fini della revoca della sospensione, è sufficiente dimostrare che l’attività formativa sia stata programmata in modo da concludersi nel più breve tempo possibile. Il verbale di prescrizione, invece, deve prevedere un termine non superiore a quello tecnicamente necessario per la partecipazione ai corsi: il personale ispettivo non dovrà più fare riferimento al termine generalizzato di 60 giorni.

Una disciplina specifica riguarda le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ex art. 5, Legge n. 287/1991. L’art. 1-bis, D.L. n. 159/2025, introdotto dalla Legge di conversione n. 198/2025, consente, in considerazione delle caratteristiche di tali attività, di concludere la formazione e l’eventuale addestramento specifico entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto o dall’inizio dell’utilizzazione. La disposizione costituisce una deroga limitata al termine di conclusione del percorso e non esonera il datore o l’utilizzatore dall’obbligo di avviare tempestivamente la formazione. Di conseguenza, il lavoratore può essere adibito all’attività anche prima del completamento del percorso, purché siano state intraprese le attività propedeutiche necessarie.
Durante gli accertamenti effettuati nei primi 30 giorni, l’assenza degli attestati non determina automaticamente la violazione, qualora il datore dimostri di avere avviato il percorso formativo. Sono considerate idonee, ad esempio, le comunicazioni con il soggetto formatore per la prenotazione dei corsi, la richiesta di collaborazione all’organismo paritetico, le interlocuzioni con il docente incaricato dell’attività formativa organizzata direttamente dall’impresa e i contatti con il RLS. La documentazione deve avere data certa, ad esempio mediante comunicazioni pec.
Solo qualora il datore non esibisca né gli attestati né documentazione idonea a dimostrare l’avvio del percorso, l’ispettore procederà alla contestazione della violazione dell’art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 e impartirà la relativa prescrizione. La formazione dovrà comunque essere completata entro il tempo tecnicamente necessario e, in ogni caso, entro 30 giorni dall’assunzione. Per i contratti di durata inferiore a tale periodo, il termine dovrà essere coerente con la durata del rapporto. In caso di sospensione, la prenotazione dei corsi dovrà prevedere la conclusione entro il termine massimo di 30 giorni.
Ai fini dell’ottemperanza alla prescrizione è necessario esibire gli attestati di formazione; per ottenere la revoca della sospensione è, invece, sufficiente dimostrare la prenotazione di corsi destinati a concludersi nei termini previsti. Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di informare i lavoratori ai sensi dell’art. 36, D.Lgs. n. 81/2008, prima dell’impiego.

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