La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 15 giugno 2026, n. 19859, ha stabilito che la responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell’infortunio è esclusa in caso di c.d. rischio elettivo, che ricorre allorquando l’evento si sia verificato in ragione della condotta abnorme, imprevedibile ed esorbitante rispetto ai rischi connessi alla prestazione lavorativa posta in essere dal lavoratore infortunato o da un soggetto terzo, estraneo al rapporto di lavoro, tale da determinare l’interruzione del nesso causale fra lo svolgimento dell’attività lavorativa e il verificarsi del danno, ancorché l’infortunio si sia verificato in orario e nel luogo di lavoro.
Il caso di specie trattava di un infortunio verificatosi durante la pausa pranzo condivisa da operai dipendenti di diverse società affidatarie di attività in appalto e svolta presso lo stabilimento della committente; in tale contesto, un operaio, durante lo svolgimento di un gioco ludico a pallone e come reazione nei confronti di un proprio collega, aveva lanciato una bottiglia di vetro vuota, la quale, per errore, ha colpito la testa di un operaio di un’altra società, provocandogli danni permanenti.
Il caso
La controversia trae origine dall’infortunio occorso a un lavoratore durante la pausa pranzo, all’interno della sede della committente, dove alcuni operai di 2 società cooperative avevano svolto la propria attività nella mattinata. I dipendenti si trovavano in una stanza non destinata alle lavorazioni, arredata con un tavolo e alcune sedie, nella quale erano presenti anche bottiglie e bicchieri. Durante la pausa, uno degli operai aveva colpito per gioco un collega al volto con un pallone. Quest’ultimo, reagendo al gesto, aveva raccolto una bottiglia di vetro vuota e l’aveva lanciata verso il collega, colpendo però accidentalmente alla testa un altro lavoratore, estraneo all’episodio. L’infortunato aveva riportato una ferita alla testa, con conseguente cicatrice, e una lieve riduzione dell’udito all’orecchio sinistro.
La consulenza tecnica d’ufficio aveva quantificato il danno biologico permanente nella misura del 5%, oltre a un periodo di inabilità temporanea. Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità dell’autore del lancio ai sensi dell’art. 2043, c.c., escludendo, invece, quella delle 2 società cooperative, rispettivamente datrici di lavoro dell’infortunato e del responsabile del gesto.
La decisione era stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma, che aveva individuato nella condotta del dipendente autore del lancio la causa esclusiva dell’evento dannoso, escludendo qualsiasi inadempimento imputabile alle imprese.
Il lavoratore aveva, quindi, proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che l’infortunio si fosse verificato durante l’orario di lavoro, in un ambiente insalubre e privo di adeguate misure di sicurezza, anche a causa dell’insufficiente vigilanza esercitata dai datori di lavoro sulle condotte dei dipendenti.
Secondo il ricorrente, tali circostanze avrebbero dovuto comportare il riconoscimento della responsabilità datoriale, ai sensi degli artt. 2087, 1218 e 2049, c.c., nonché delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008.
La Suprema Corte ha respinto il motivo, richiamando i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di infortuni sul lavoro e rischio elettivo. Quest’ultimo ricorre quando il lavoratore pone in essere un comportamento abnorme, imprevedibile ed estraneo al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, tale da costituire la causa esclusiva dell’infortunio e da determinare una situazione di rischio non riconducibile alle normali modalità di esecuzione della prestazione. Secondo i giudici, considerazioni analoghe valgono quando l’evento dannoso derivi dalla condotta abnorme e imprevedibile di un terzo estraneo al rapporto di lavoro, qualora tale comportamento costituisca una serie causale autonoma, da sola sufficiente a provocare il danno.
In queste ipotesi, la semplice coincidenza temporale e spaziale tra l’infortunio e l’attività lavorativa non è sufficiente a fondare la responsabilità del datore di lavoro.
Se l’incidente deriva da una condotta colposa e imprevedibile, priva di collegamento con le mansioni svolte e con i rischi professionali, deve ritenersi interrotto il nesso causale tra l’attività lavorativa e il danno, che rimane estraneo all’area di rischio tutelata dall’art. 2087, c.c.
Applicando tali principi alla vicenda esaminata, la Cassazione ha ritenuto che il lancio della bottiglia, effettuato come reazione a un gesto scherzoso durante la pausa pranzo, costituisse un comportamento imprudente e imprevedibile, del tutto indipendente dalle attività affidate ai lavoratori. L’evento lesivo, pertanto, non rappresentava la concretizzazione di un rischio che le norme di prevenzione degli infortuni intendono evitare, ma la conseguenza esclusiva di una condotta individuale estranea all’organizzazione del lavoro.
Gli Ermellini hanno, inoltre, escluso la responsabilità indiretta della società datrice di lavoro dell’autore del lancio, richiamando l’art. 2049, c.c., che subordina la responsabilità del datore per il fatto illecito del dipendente all’esistenza di un rapporto di occasionalità necessaria tra le mansioni affidate e il comportamento dannoso. Tale collegamento sussiste quando l’attività lavorativa abbia reso possibile o comunque agevolato la commissione dell’illecito.
Non è, invece, sufficiente che il fatto si sia verificato nell’ambiente di lavoro, in assenza di qualsiasi relazione tra la condotta lesiva e le mansioni del dipendente. Nel caso concreto, il gesto dell’operaio non presentava alcun collegamento funzionale con l’attività lavorativa, con conseguente esclusione anche della responsabilità della sua datrice di lavoro.
La Cassazione ha respinto anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla regolazione delle spese processuali, confermando la legittimità della condanna alle spese.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
