L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 194/E del 28 ottobre 2026, ha offerto precisazioni in tema di piani di azionariato diffuso destinati ai dipendenti, confermando che il regime di non imponibilità ex art. 51, comma 2, lett. g), TUIR, può applicarsi anche quando il piano prevede specifici requisiti di accesso, come un’anzianità minima di servizio e l’esclusione di alcune figure aziendali apicali. L’elemento decisivo, infatti, non è l’assenza di qualunque limitazione all’accesso, ma la verifica che i criteri adottati siano oggettivi, non discriminatori e non finalizzati ad attribuire benefici selettivi a singoli lavoratori.
Il caso esaminato riguarda una società italiana appartenente a un gruppo multinazionale, che ha introdotto un piano annuale di assegnazione gratuita di azioni destinato alla quasi totalità dei dipendenti a livello globale. Il programma prevede che tutti i lavoratori ammessi ricevano lo stesso numero di azioni, senza differenziazioni legate alla qualifica, alle mansioni svolte, al livello professionale, all’anzianità ulteriore maturata o ai risultati individuali conseguiti. Per partecipare al piano è necessario aver maturato almeno 3 anni di anzianità aziendale e non aver presentato dimissioni. Sono, inoltre, esclusi i dipendenti appartenenti ai livelli apicali più elevati del gruppo, già beneficiari di altri meccanismi incentivanti.
L’Agenzia richiama il principio secondo cui l’agevolazione fiscale è stata introdotta per favorire forme di partecipazione diffusa dei lavoratori alla vita e ai risultati dell’impresa, evitando che lo strumento venga utilizzato per riconoscere compensi esentasse a persone specificamente individuate. Per questo motivo la norma richiede che l’offerta sia rivolta alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di lavoratori individuate sulla base di criteri oggettivi. Viene ricordato che la nozione di “categoria” non coincide necessariamente con le tradizionali classificazioni civilistiche di dirigenti, quadri, impiegati e operai, ma può comprendere gruppi di lavoratori accomunati da caratteristiche o condizioni comuni.
Nel caso di specie, il requisito dei 3 anni di anzianità viene considerato coerente con le finalità del piano, poiché consente di riservare il beneficio a lavoratori che abbiano già sviluppato un concreto rapporto con l’azienda e contribuito, anche per un periodo limitato, alla sua crescita. Tale condizione non determina una disparità ingiustificata, soprattutto in considerazione del fatto che, una volta maturato il requisito richiesto, tutti i dipendenti ammessi ricevono il medesimo trattamento senza ulteriori differenziazioni.
Parimenti compatibile con la disciplina agevolativa viene ritenuta l’esclusione di un numero molto limitato di top manager. Secondo l’Agenzia, tale scelta non altera il carattere generalizzato dell’offerta, poiché riguarda soggetti già destinatari di altri strumenti incentivanti e risponde all’esigenza di evitare una duplicazione dei benefici.
L’esclusione non è, quindi, volta a favorire alcuni lavoratori rispetto ad altri, ma rappresenta una misura organizzativa coerente con la struttura complessiva delle politiche retributive del gruppo.
Alla luce di tali considerazioni, il piano può essere qualificato come rivolto alla generalità dei dipendenti o a una categoria di essi e beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile del valore delle azioni assegnate entro il limite annuo di 2.065,83 euro, fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa, tra cui il mantenimento dei titoli per almeno 3 anni.
